Ricorso reiterativo manifestamente infondato inammissibile in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 10746 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per mancanza di specificità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga motivi già dedotti in appello e disattesi, senza aggiungere una critica argomentata alla sentenza impugnata. La valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede un giudizio complesso e congiunto sulle peculiarità della fattispecie concreta, basato sui criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi ma con obbligo di motivare sulle forme di estrinsecazione della condotta. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato per il reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che ne aveva confermato la condanna. La Corte di merito aveva ritenuto sussistente il delitto presupposto di furto, escludendo la particolare tenuità del fatto e negando le circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. per la mancata individuazione del reato presupposto. Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto fondato sulla pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata avesse correttamente escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione del non modesto valore della merce e dei precedenti penali che denotavano l’abitualità nell’agire criminoso. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, basata sui criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen..
La Corte ha precisato che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, purché il giudice motivi sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, non potendo ricorrere a mere clausole di stile. Tale valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, correttamente esercitati nel caso di specie.
Il terzo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato altresì dichiarato manifestamente infondato, essendo sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, rimanendo disattesi gli altri da tale valutazione.
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Nota della Redazione
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