Diniego attenuanti generiche e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 15525 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è privo di confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un riconoscimento automatico per l’imputato incensurato, ma ha valenza premiale e necessita di specifica motivazione. La valutazione espressa dal giudice di merito, se congrua e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena nei confronti del ricorrente in relazione alla contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto privo di confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva censurato specificamente le ragioni per cui i giudici di merito avevano escluso un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi tutti gli altri. Ha citato, in tal senso, Sez. 3 n. 23055 del 2013 e Sez. 1 n. 46568 del 2017, secondo cui le attenuanti generiche, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., non costituiscono più un automatico riconoscimento all’imputato incensurato, ma un’attribuzione dalla valenza premiale.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva motivato l’esclusione del beneficio valorizzando le modalità della condotta, l’esistenza di un precedente specifico e il curriculum criminale che aveva determinato la dichiarazione di delinquente abituale. La Corte ha ritenuto tale motivazione congrua e priva di difetti logici.
La Corte ha precisato che la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono espressione del potere discrezionale dei giudici di merito, che, se congruamente motivato, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità.
Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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