Indizi gravi e precisi fondano la condanna, non il merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 15533 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, poiché i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati invocando la violazione di norme processuali ai sensi della lett. c). In tema di prova indiziaria, l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non esige una pluralità di indizi: un unico elemento indiziario può sorreggere la condanna, purché sia grave e preciso e inserito in un contesto logicamente significativo. Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni ipotesi alternativa astratta, ma solo quelle dotate di concretezza fattuale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Catania per il reato di cui agli artt. 99 e 110 cod. pen. e all’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la pronuncia, rigettando le censure difensive in punto di valutazione delle emergenze indiziarie e di esclusione del fatto di lieve entità. Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi di ricorso risultavano riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito e privi della necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appariva logica, congrua e immune da vizi di legittimità.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Cassazione ha ricordato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020, secondo cui la deduzione della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può essere utilizzata per ampliare l’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione, riservato alla sola lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Quanto al merito della censura, è stato ribadito che anche un unico indizio può fondare la condanna se dotato dei requisiti di gravità e precisione. Nel caso di specie, le impronte plurime, nitide e collocate su un involucro contenente droga destinata allo spaccio integravano un indizio grave e preciso, non scalfito dalla mera prospettazione di ipotesi alternative prive di riscontri fattuali: la reiterazione delle impronte escludeva il contatto occasionale ed era indicativa di una continua disponibilità della sostanza.
Quanto alla dedotta illogicità in ordine alla lieve entità del fatto, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il giudizio ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 esige una valutazione complessiva della condotta. Nel caso concreto, il quantitativo di principio attivo superava ampiamente le soglie indicative e le modalità di custodia, in un contesto organizzato di traffico, escludevano una condotta occasionale o di scarsa offensività.
Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena è stata ritenuta frutto di una valutazione discrezionale congruamente motivata, essendo il sindacato di legittimità limitato ai casi di arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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