Dichiarazioni non veritiere sulla conduzione e revoca degli aiuti PAC (TAR Emilia-Romagna n. 1092 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle agevolazioni agricole disposta ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c), L.R. Emilia-Romagna n. 15/1997 è legittima quando il beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere in ordine alla titolarità della conduzione dei terreni, avendo l’Amministrazione fornito indicazioni false idonee a indurla in grave errore. La disponibilità meramente fattuale del fondo, successiva alla risoluzione giudiziale del contratto di vendita con patto di riservato dominio, non integra un valido titolo di conduzione ai fini dell’ammissibilità agli aiuti. La buona fede del dichiarante e la mancata applicazione di sanzioni penali o amministrative non escludono l’accertamento dell’insussistenza oggettiva dei presupposti per il sostegno. Il recupero delle somme indebitamente corrisposte non è soggetto a termini di decadenza automatica fondati sul decorso del tempo, difettando un siffatto regime nelle fonti dell’Unione Europea succedutesi all’art. 73, par. 5, del Reg. CE n. 796/2004.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo aderiva a due bandi regionali per la produzione integrata, dichiarando la conduzione di terreni situati nel Comune di Faenza. A seguito di un controllo dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, l’Amministrazione regionale accertava che detti terreni erano stati oggetto di una sentenza di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, pronunciata dal Tribunale di Roma e passata in giudicato nel 2010, determinando la non veridicità delle dichiarazioni rese. Dopo l’avvio del procedimento e l’audizione dell’interessato, la Regione confermava le contestazioni, revocando parzialmente gli aiuti e disponendo il recupero delle somme indebitamente percepite, con applicazione di sanzioni accessorie. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’esistenza di un legittimo affidamento sulla regolarizzazione della propria posizione e la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento per decorso del termine quadriennale previsto dall’art. 73 del Reg. CE n. 796/2004.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato in quanto il punto dirimente riguarda l’oggettiva non veridicità della dichiarazione di essere legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni. All’atto della presentazione delle domande di aiuto, la sentenza di risoluzione del contratto di compravendita era già passata in giudicato, con la conseguenza che il ricorrente aveva perduto anche la titolarità sostanziale del diritto dominicale, permanendo una mera detenzione fattuale priva di un titolo giuridico efficace.
La circostanza che l’ente proprietario avesse manifestato la disponibilità a rinunciare agli effetti della sentenza condizionatamente al pagamento delle somme dovute non risultava idonea a fondare un valido titolo di conduzione. La Corte ha precisato che non constava alcuna effettiva rinuncia agli effetti della pronuncia giurisdizionale, né il pagamento integrale di quanto dovuto, sicché la disponibilità dell’immobile conservata dal ricorrente era meramente fattuale. Risultava pertanto corretta l’applicazione della norma regionale che prevede la revoca delle agevolazioni in caso di indicazioni non veritiere idonee a indurre l’Amministrazione in grave errore.
Quanto alla rilevanza della sentenza penale di assoluzione, il Collegio ha chiarito che la pronuncia si fondava sull’esclusione del dolo per difetto dell’elemento soggettivo, confermando invece la sussistenza dell’elemento oggettivo della falsa dichiarazione. Tale ricostruzione non inficia la legittimità del provvedimento di revoca, che prescinde dall’accertamento dell’elemento psicologico. Analoghe considerazioni valgono per l’ordinanza di archiviazione delle sanzioni amministrative.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto, rilevando che la disciplina di cui all’art. 73, par. 5, del Reg. CE n. 796/2004, invocata dal ricorrente, non è applicabile ratione temporis. I regolamenti unionale successivi hanno delineato un regime giuridico della ripetizione dell’indebito completamente diverso, che non prevede forme di decadenza automatica del potere di recupero fondate sul mero decorso del tempo. La sentenza richiama sul punto il precedente di Cons. Stato, Sez. VI, n. 1079 del 2026, cui si rinvia per la ricognizione delle fonti europee in materia.
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Nota della Redazione
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