Obbligo di provvedere della stazione appaltante sull’adeguamento prezzi (TAR Emilia-Romagna n. 408 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura formalmente privatistica di una stazione appaltante non esclude l’obbligo di adottare un provvedimento espresso sulle istanze di adeguamento prezzi presentate dall’appaltatore ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, quando l’ente sia comunque assoggettato ai principi della legge n. 241/1990. L’obbligo di provvedere sussiste non solo quando deriva da una specifica norma, ma anche quando, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni della parte pubblica. Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento non richiede la notifica a controinteressati, non essendovi soggetti formalmente individuati con un interesse contrario. L’accoglimento del ricorso è limitato alla fissazione dell’obbligo di provvedere, spettando all’amministrazione ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale, anche attraverso attività istruttoria connotata da discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Una società di costruzioni aveva presentato alla stazione appaltante, società di gestione aeroportuale, plurime istanze per il riconoscimento dell’adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022, relative a lavori di realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica. L’amministrazione era rimasta inerte. L’impresa aveva inizialmente adito il Tribunale ordinario, che con sentenza aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda di adeguamento prezzi, disponendo la riassunzione. La società aveva quindi riassunto il giudizio davanti al TAR, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna della stazione appaltante a provvedere con unico atto espresso, con conseguente emissione dello stato di avanzamento lavori e del certificato di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, dovendosi fare riferimento, ai fini della traslatio iudicii, alla data di promozione del giudizio avanti al giudice ordinario, intervenuta nel termine di cui all’art. 31, comma secondo, c.p.a. dall’ultima istanza presentata. Infondata è stata altresì l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica a un controinteressato: nel giudizio contro il silenzio non vi sono controinteressati formali, non essendo individuabile un soggetto con interesse contrario all’azione, e tale qualità non può essere attribuita al direttore dei lavori.
Nel merito, la Corte ha accertato che la stazione appaltante era rimasta inerte, non avendo assunto alcun provvedimento espresso. Lo scambio di comunicazioni email con la direzione lavori, definito “raffronto consultivo”, non integrava una formale risposta alle istanze. Ha quindi affermato che la natura privatistica dell’ente, che normalmente agisce con atti negoziali di diritto privato, non può giustificare la mancata adozione di una risposta formale, non essendo contestato l’assoggettamento della società ai principi della legge n. 241/1990.
Richiamato il meccanismo degli artt. 31 e 117 c.p.a., il Tribunale ha precisato che l’obbligo di provvedere deriva di regola da una norma, ma può anche desumersi dai principi generali dell’ordinamento, come l’imparzialità, il buon andamento e la legalità dell’azione amministrativa. Tale obbligo sussiste ove ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, nascendo per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni della parte pubblica.
Alla luce di tali principi, il ricorso è stato accolto limitatamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e alla fissazione dell’obbligo di provvedere. La Corte ha precisato che ogni decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale spetta all’amministrazione, stante la necessità di svolgere adeguata attività istruttoria ed eventuali valutazioni di discrezionalità tecnica, ordinando l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di giorni sessanta. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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