Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3919 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e il passaggio in giudicato del titolo azionato, e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo. La parte del giudicato relativa alle spese di lite resta estranea all’ordine di esecuzione ove il ricorso non sia proposto dal difensore antistatario, titolare di autonomo titolo di credito. Il ritardo nell’adempimento giustifica la penalità di mora commisurata agli interessi legali e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accoglimento del ricorso volto a usufruire, con le medesime modalità e condizioni riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Tribunale aveva condannato l’Amministrazione all’assegnazione della Carta per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici, oltre interessi, e alla rifusione dei residui due terzi delle spese.
Formatosi il giudicato e rimasta la sentenza inadempiuta, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la condanna al pagamento della somma dovuta per il ritardo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata è attestato da apposita certificazione di cancelleria; l’Amministrazione non ha adempiuto nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo.
La Corte ha però escluso dall’ordine di esecuzione la parte riferita alle spese di lite. Il difensore antistatario non ha proposto il ricorso di ottemperanza ed è titolare, per ciò solo, di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Sul punto il Collegio richiama i precedenti Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato designato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario agirà decorso infruttuosamente il termine assegnato e ricevuta dalla parte ricorrente la comunicazione della perdurante inerzia; le spese della funzione commissariale, se dovute, sono poste a carico del Ministero.
Infine, il TAR ha disposto il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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