Esclusione automatica per irregolarità contributiva non sanata entro il termine di offerta (TAR Campania n. 2867 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 impone l’esclusione automatica dell’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi contributivi e previdenziali. La stazione appaltante non dispone di alcun margine discrezionale, poiché il DURC negativo costituisce atto di certificazione assistito da pubblica fede. L’eccezione prevista dalla stessa norma opera solo se il pagamento o l’impegno vincolante a pagare si sono perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Il pagamento intervenuto successivamente non sana l’irregolarità e non impedisce l’estromissione.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta indetta da una stazione appaltante per l’affidamento del servizio di manutenzione di telai e automezzi. In esito alla verifica dei requisiti, la stazione appaltante disponeva l’esclusione della società, rilevando dal DURC del 28/02/2025 una situazione di irregolarità contributiva INPS per un importo rilevante.
La società impugnava l’esclusione davanti al TAR, deducendo l’illegittimità del provvedimento per essere stato l’invito a regolarizzare notificato solo il 31/03/2025 e il debito estinto il giorno successivo. La domanda cautelare era respinta per assenza di periculum in mora. Con motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione alla determina di aggiudicazione e all’accordo quadro medio tempore stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la posizione contributiva della ricorrente. La società aveva riconosciuto il proprio debito e proposto istanza di rateizzazione, ottenendo un piano di ammortamento con 24 rate mensili. Dall’esame della documentazione emerge il mancato rispetto del piano: rate pagate in ritardo, altre omesse, due versamenti d’importo errato. Da tale inadempimento era derivata la revoca del beneficio della rateizzazione e il conseguente DURC negativo.
Il punto decisivo è di ordine temporale. Tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata al 20/12/2024, e il pagamento del saldo dovuto, avvenuto l’1/04/2025, la società non era in regola con i contributi previdenziali. Il DURC, riferito a tutto il febbraio 2025, dava puntualmente atto di tale situazione.
Il Collegio richiama l’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, che sanziona con l’esclusione automatica le violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi contributivi, rinviando all’allegato II.10 per l’individuazione delle violazioni rilevanti. L’eccezione prevista dalla norma — pagamento, impegno vincolante o estinzione del debito — opera a condizione che l’adempimento si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
La difesa della ricorrente, fondata sulla necessità di attendere quindici giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare, è respinta. L’invito dell’INPS intervenne il 31/03/2025, quando l’offerta era già stata presentata. Nemmeno il pagamento a saldo dell’1/04/2025 vale a sanare l’irregolarità, perché successivo allo spirare del termine.
Il Collegio ribadisce infine la natura automatica dell’esclusione, richiamando il consolidato orientamento amministrativo secondo cui la stazione appaltante non può effettuare una valutazione autonoma, essendo i documenti rilasciati dalle autorità competenti atti di certificazione assistiti da pubblica fede. L’accurata istruttoria svolta esclude la dedotta carenza di motivazione. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione del concorrente legittimamente escluso a impugnare l’aggiudicazione disposta in favore di altra impresa.
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Nota della Redazione
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