Accesso documentale reiterato e inammissibile per tardività e abuso del diritto (TAR Campania n. 2225 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione, a fronte di istanze ostensive reiterate, si limiti a richiamare i precedenti riscontri, senza nuova istruttoria né rinnovata valutazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile: il termine decadenziale di trenta giorni decorre dal primo diniego. La mancata impugnazione tempestiva del diniego originario preclude la reiterazione dell’istanza e l’impugnazione del successivo provvedimento confermativo, salvo che sopravvengano fatti nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse legittimante. In materia di accesso documentale, le istanze massive, plurime e ravvicinate, prive di indicazione delle ragioni difensive e del nesso con la situazione sostanziale, integrano abuso del diritto e non sono meritevoli di tutela.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un ente locale licenziato per giusta causa e imputato in un procedimento penale in fase di appello, ha presentato in un’unica data ventisette istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, per dimostrare in sede penale di non avere rivestito la qualifica di agente contabile di fatto. L’ente ha riscontrato le richieste con nota consegnata a mano, nella quale ha rappresentato che l’accesso era già stato oggetto di precedenti riscontri e ha ribadito gli atti già consegnati.
Il ricorrente ha impugnato tale nota, chiedendo l’annullamento e l’ordine di esibizione dei documenti, oltre alla tutela risarcitoria. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità per tardività, la natura confermativa dell’atto e l’abuso del diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che la legittimazione all’accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, mentre l’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, estende la legittimazione ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. L’amministrazione e il giudice non devono compiere valutazioni anticipate sulla decisività del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
Nel merito, la nota impugnata si limita a richiamare i precedenti riscontri senza autonoma istruttoria. La distinzione tra atto di conferma in senso proprio, impugnabile, e atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, dipende dalla sussistenza di una nuova valutazione degli interessi, non dal grado di corrispondenza delle motivazioni. Ne deriva la tardività del ricorso, notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dal primo riscontro.
Il Collegio esclude che sussistano fatti nuovi: le reiterate istanze non contengono né le ragioni delle richieste né la correlazione tra i documenti e la situazione protetta, se non un generico riferimento al procedimento penale e al licenziamento.
Sotto altro profilo, le ventisette istanze presentate nella medesima data, ciascuna relativa a un singolo documento, configurano una condotta abusiva e emulativa. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 e la giurisprudenza sul carico irragionevole di lavoro, il Tribunale afferma che l’esigenza di evitare richieste massive e vessatorie vale anche per l’accesso documentale, in coerenza con il principio solidaristico dell’art. 2 Cost.
Il ricorso è pertanto inammissibile per tardività e per abuso. Il Collegio non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 130-bis, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e compensa le spese, con contributo a carico del ricorrente.
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Nota della Redazione
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