Furto aggravato, querela tardiva e contestazione suppletiva inefficace (Cass. pen. Sez. V n. 23220 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, il delitto di furto aggravato è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra, tra l’altro, la circostanza di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che ne determina la procedibilità d’ufficio. Per i fatti anteriori al 30 dicembre 2022, l’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 fa decorrere da tale data il termine di tre mesi per la querela. Ove quel termine scada senza querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed è priva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante che renderebbe il reato procedibile d’ufficio.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., ipotizzando l’impossessamento di energia elettrica mediante manomissione del gruppo di misura.
All’udienza del 14 febbraio 2024 il pubblico ministero aveva contestato l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d’ufficio. La Corte di appello di Bari, riformando solo il trattamento sanzionatorio, aveva ritenuto efficace quella contestazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il termine dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 era decorso senza querela e che la contestazione suppletiva era intervenuta quando la condizione di procedibilità era ormai definitivamente mancata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla successione di leggi sul regime di procedibilità. Dopo la riforma, il furto aggravato richiede la querela, ma resta procedibile d’ufficio quando ricorre la circostanza di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Per i fatti anteriori, l’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 fissa al 30 dicembre 2022 la decorrenza del termine di tre mesi per proporre querela, se la persona offesa aveva già avuto notizia del reato.
Nel caso concreto, il reato è anteriore alla riforma, la persona offesa non ha proposto querela nel termine e il pubblico ministero ha contestato l’aggravante solo all’udienza del 14 febbraio 2024. La questione, quindi, riguarda l’efficacia della contestazione suppletiva intervenuta dopo la scadenza del termine.
La Corte ricostruisce il contrasto formatosi nella propria giurisprudenza. Un primo orientamento, richiamato con Sez. 4 n. 44157 del 2023 e Sez. 5 n. 13775 del 2024, esclude che il pubblico ministero possa modificare l’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. dopo il decorso del termine, dovendosi pronunciare l’improcedibilità. Un orientamento opposto ammette la modifica in udienza, con il solo limite, in alcune pronunce, della prima udienza dibattimentale successiva alla scadenza. La Quarta Sezione, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre 2025, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, secondo l’informazione provvisoria n. 6/2026 del 26 marzo 2026 richiamata nel testo, hanno affermato che, decorso il termine dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 senza querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Ne deriva l’inefficacia della contestazione suppletiva dell’aggravante.
Applicando tale principio, la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i giudici di merito, anziché rilevare subito la mancanza di querela, hanno considerato rilevante l’aggravante contestata il 14 febbraio 2024. Il reato è dunque improcedibile per difetto di querela.
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Nota della Redazione
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