Ricettazione dei gioielli: reato presupposto non individuato e restituzione (Cass. pen. Sez. II n. 25813 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, non è necessaria la ricostruzione del reato presupposto in tutti i suoi elementi storico-fattuali, ma è sufficiente che esso sia individuato almeno nella sua tipologia e che la provenienza illecita del bene risulti da prove logiche. Ove il reato presupposto non sia individuato, neppure genericamente, e non sia indicato alcun elemento probatorio, anche solo di ordine logico, dimostrativo della provenienza illecita del bene, la sentenza va annullata per insussistenza del fatto, con restituzione dei beni in sequestro. La prova della consapevolezza della provenienza illecita può desumersi da qualsiasi elemento, compresa la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta: ciò non impone all’imputato un onere probatorio, ma un onere di allegazione di elementi valutabili dal giudice di merito secondo il libero convincimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 03.12.2025, confermava la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., per la detenzione e vendita di capi di abbigliamento contraffatti e per la ricettazione di alcuni gioielli. Avverso la decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
Con il primo motivo si censurava il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per la ricettazione, per mancata individuazione della condotta tipica e per la circolarità del ragionamento dei giudici di merito. Con il secondo si contestava la confisca per mancato accertamento del nesso di pertinenzialità tra beni e reato. Con il terzo si denunciava il travisamento del dato fattuale relativo alla titolarità della partita IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo inerente alla ricettazione dei gioielli. Quanto alla merce posta in vendita, i giudici di merito hanno evidenziato elementi indicativi della consapevolezza dell’imputato della contraffazione dei marchi, quali la mancanza della licenza e di documenti fiscali, l’omessa indicazione delle modalità di pagamento e l’assenza di allegazioni su un rapporto commerciale lecito. In questa prospettiva il dato dell’apertura della partita IVA risulta residuale e non significativo.
La Corte ha richiamato il principio, consolidato, secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene può desumersi da qualsiasi elemento, compresa la mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Le Sezioni Unite n. 35535 del 12.07.2007 hanno precisato che così non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso, ma solo di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso, assolvendo a un onere di allegazione di elementi valutabili secondo il libero convincimento.
È stato inoltre ribadito che il delitto di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione della concreta possibilità della provenienza illecita della cosa e della relativa accettazione del rischio (Sezioni Unite n. 12433 del 26.11.2009).
Quanto al secondo motivo, concernente la confisca, la Corte ha rilevato che la questione era stata proposta solo nel corso della discussione di appello, senza rituale devoluzione con il gravame. Ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono dedursi per la prima volta in cassazione questioni non ritualmente devolute al giudice di appello: le censure nuove hanno ad oggetto punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum.
La confisca, tuttavia, non ha riguardato i gioielli, che l’imputato aveva dichiarato nell’immediatezza appartenere alla moglie. Su tali beni nessuna statuizione è stata adottata dai giudici di merito. La Corte ha osservato che il reato presupposto non è stato individuato neppure genericamente e non è stato indicato alcun elemento probatorio, sia pure logico, della provenienza illecita dei preziosi. Ne è derivato l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla ricettazione dei gioielli, perché il fatto non sussiste, con restituzione all’imputato e rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena.
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Nota della Redazione
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