Inammissibile il ricorso che ripropone censure già vagliate in merito (Cass. pen. Sez. VII n. 25880 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, sorrette da un percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto, è inammissibile. La motivazione dell’applicazione della recidiva facoltativa contestata può essere adempiuta anche implicitamente, purché dia conto della riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell’autore, ovvero richiami la negativa personalità dell’imputato. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in data 15 ottobre 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 12 marzo 2025. Con la pronuncia di primo grado l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso articola tre motivi: violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; difetto di motivazione sul riconoscimento della recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Esso costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati. Il ricorrente non introduce argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nei gradi precedenti.
La Corte conferma la valutazione dei giudici di merito sulla destinazione ad uso personale della sostanza, espressamente esclusa in ragione del dato ponderale, della suddivisione in bustine delle dosi, delle modalità di custodia e del rinvenimento di una significativa somma in contanti nella disponibilità dell’imputato. Viene inoltre confermata la ricostruzione del contributo materiale del ricorrente nel reato, avendo egli svolto la funzione di «palo», così favorendo l’attività di detenzione e cessione, funzione ricostruita attraverso l’esame di quanto direttamente percepito dal personale di polizia giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, il riconoscimento della recidiva è ritenuto congruamente motivato. I giudici di merito hanno richiamato il precedente penale specifico, da cui emerge la perdurante inclinazione a delinquere e l’indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando come la condotta per cui è processo denoti la maggiore pericolosità del ricorrente, poiché espressione di un’attività gestita attraverso una seppur rudimentale organizzazione. La Corte ricorda che l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale, adempiibile anche implicitamente, ove si dia conto dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, secondo il precedente Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016.
Quanto al terzo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è confermato. Secondo il costante orientamento di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nella specie la pessima biografia penale, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Sono richiamati Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, e le conformi Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 e Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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