Atti soprassessori e stasi sine die del procedimento amministrativo (TAR Campania n. 267 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione regionale rappresenta che l’istanza di concessione demaniale marittima non può, allo stato, essere accolta fino all’emanazione dei decreti legislativi previsti dall’art. 4, comma 4-bis, legge n. 118/2022 integra un atto soprassessorio produttivo di effetto immediatamente lesivo. Essa determina una stasi sine die del procedimento e ne elude l’obbligo di conclusione sancito dall’art. 2, legge n. 241/1990, compromettendo il principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa. La domanda di concessione per la realizzazione di un polo itti-turistico, articolata in attività commerciali, ricettive e ricreative, è riconducibile alle concessioni ad uso turistico-ricreativo di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 01, comma 1, d.l. n. 400/1993, con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Grava sul richiedente l’onere di allegare e provare la finalizzazione produttiva del progetto, ossia il rapporto di connessione con l’attività di pesca e la qualifica di imprenditore ittico.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un polo itti-turistico su un’area portuale dichiarata abbandonata, formalizzandola nel marzo 2020 e perfezionandola nel maggio successivo. Nel maggio 2022 ha diffidato la Regione Campania e il Comune a pronunciarsi sull’istanza. A fronte dell’inerzia degli enti, ha attivato il rimedio avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amministrativo.
Con nota del 28 marzo 2023 la Regione ha comunicato che l’istanza non poteva, allo stato, essere accolta, fino all’emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 118/2022. Avverso tale nota la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendo anche l’annullamento dei richiamati decreti dirigenziali. La Regione ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto rivolti contro un atto endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata riscontrata in corso di causa la diffida della ricorrente. Ha invece riconosciuto l’interesse all’impugnativa della nota regionale: pur trattandosi di atto soprassessorio, essa produce una stasi sine die del procedimento.
Richiamando una fattispecie sovrapponibile, il Tribunale ha ribadito che l’amministrazione, operando un rinvio sine die, elude l’obbligo di conclusione del procedimento e cagiona un illegittimo arresto procedimentale, lesivo del principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa e del bene della vita perseguito. La nota, postergando l’esito della domanda a un evento futuro, ha effetto immediatamente lesivo. Sono stati richiamati TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 4013 del 2023, TAR Catania, sez. V, n. 421 del 2024 e TAR Sicilia, Catania, sez. V, n. 2857 del 2025.
Nel merito, la ricorrente sosteneva che, avendo l’istanza ad oggetto l’esercizio della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse, non trovasse applicazione la disciplina dell’art. 4, comma 4-bis, legge n. 118/2022, riservata alle concessioni ad uso turistico-ricreativo. Il Collegio ha però rilevato che dalla relazione tecnica emerge una destinazione in parte commerciale, in parte ricettiva e in parte ricreativa dell’area. Tali attività sono state ricondotte a quelle qualificate turistico-ricreative dalle lettere da a) ad f) dell’art. 01, comma 1, d.l. n. 400/1993, in combinato disposto con l’art. 13, legge n. 172/2003.
Il Tribunale ha altresì escluso che dagli atti emergesse la finalizzazione del progetto all’esercizio dell’attività di pesca e acquacoltura. La ricorrente non ha dichiarato di attendere direttamente a tali attività né ha allegato o provato la qualifica di imprenditore ittico richiesta dagli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 4/2012. In base all’art. 17, legge regionale n. 22/2014, le attività connesse alla pesca presuppongono la riferibilità al medesimo imprenditore ittico tanto dell’attività di pesca quanto di quella connessa, requisito nel caso di specie difettante. I motivi aggiunti sono stati pertanto respinti. Le spese tra ricorrente e Regione sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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