Inammissibile il ricorso sul ruolo nell’importazione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VI n. 27519 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione. Tali limiti valgono anche quando il linguaggio degli interlocutori sia criptico, brachilogico, cifrato o simbolicamente allusivo. L’acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato per il medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del ne bis in idem, può rivalutare anche il comportamento dell’assolto per accertare la sussistenza e il grado di responsabilità dell’imputato da giudicare. La questione di derubricazione del reato, non proposta nei motivi di appello e implicante accertamenti in fatto, non è deducibile per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, ha rideterminato la pena irrogata alla ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla valutazione delle conversazioni intercettate e alla mancata considerazione delle assoluzioni pronunciate nei confronti di concorrenti nel reato. Ha inoltre censurato il mancato inquadramento della condotta nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha anzitutto rilevato che i primi due motivi sono privi di specificità. La Corte territoriale aveva fondato l’affermazione di responsabilità essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni, dalle quali emergeva il ruolo svolto dalla donna nell’importazione di cocaina, consistito nel mettere in contatto gli altri soggetti coinvolti nell’operazione.
Il Collegio di merito ha interpretato le conversazioni alla luce dei rapporti tra i soggetti coinvolti, del significato logico delle espressioni utilizzate, del contesto e dei riscontri derivanti dalle attività di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria, culminate nel sequestro. Da tali elementi ha desunto che l’operazione riguardava un’introduzione di partite all’ingrosso nel territorio nazionale.
La Corte di cassazione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni sono rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito (Sez. II n. 35181 del 22.05.2013), principio ribadito anche riguardo all’esegesi del linguaggio criptico o simbolicamente allusivo (Sez. Un. n. 22471 del 26.02.2015). Nel caso concreto la ricorrente non ha dedotto profili di manifesta illogicità, prospettando piuttosto una diversa e non consentita lettura dei dialoghi.
Quanto alle assoluzioni dei correi, la Corte ha osservato che la loro irrilevanza nel giudizio dibattimentale era stata adeguatamente motivata, essendo state acquisite in quella sede le intercettazioni non utilizzate nel parallelo giudizio abbreviato. Il principio richiamato è quello per cui la sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato non vincola il giudice, che può rivalutare anche il comportamento dell’assolto (Sez. V n. 15 del 21.11.2019; Sez. II n. 9693 del 17.02.2016).
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la mancata qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, sono stati ritenuti non deducibili: la questione non era stata sollevata in appello e la relativa valutazione richiede accertamenti in fatto, preclusi al giudice di legittimità. Segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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