Valutazione tecnica di Invitalia sindacabile solo se irragionevole o incongrua (TAR Abruzzo n. 510 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dal soggetto gestore delle agevolazioni pubbliche in ordine all’ammissibilità di un progetto imprenditoriale costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo il controllo su irragionevolezza, incongruità e carenza di motivazione. Il giudice può verificare l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza del criterio utilizzato e dell’iter procedimentale applicativo, ma non sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione per la sola opinabilità degli apprezzamenti. La valutazione è censurabile solo quando manchi del tutto la motivazione, non siano considerate circostanze di fatto idonee a incidere sull’esito, o risulti evidente la illogicità dell’apparato motivazionale. Nel caso di specie, il giudizio di incoerenza tra piano degli investimenti e obiettivi di fatturato, fondato su dati oggettivi offerti dal proponente, resiste alle censure.
Il Fatto
Con decreto ministeriale del 5.4.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto misure agevolative per progetti imprenditoriali volti a rafforzare l’attrattività turistica del cratere sismico aquilano. L’Invitalia S.p.a. è stata individuata quale soggetto gestore delle procedure.
La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e la concessione di un termine per osservazioni, Invitalia ha respinto l’istanza con delibera del 3.7.2019. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al TAR Abruzzo, che aveva già respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 197/2019. All’udienza del 6 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera le eccezioni processuali della resistente in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito. Il punto centrale è la natura del giudizio espresso da Invitalia: si tratta di valutazione caratterizzata da elevata discrezionalità tecnica, censurabile solo per irragionevolezza, incongruità o carenza di esaustività, e non per la mera opinabilità del criterio.
Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, il Tribunale ribadisce che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici non si limita al controllo formale dell’iter logico, ma investe la verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche rispetto al criterio utilizzato e al procedimento applicativo. Non è però l’opinabilità a giustificare la sostituzione della valutazione amministrativa con quella del giudice.
Nel merito, la censura del ricorrente circa l’importo di euro 108.000,00, ritenuto frutto di un errore istruttorio, è smentita dalla tabella contenuta nel piano d’impresa. I fatturati riconducibili a iniziative con soggetti estranei al proponente ammontano a euro 264.400,00, corrispondenti all’83,83% del totale. A fronte di ciò, gli investimenti per impianti e attrezzature di ristorazione ammontano a euro 75.598,00, pari al 93,13% del totale degli investimenti considerati, mentre solo euro 5.580,00 sono riferibili alle attività ulteriori.
Su questa base, Invitalia ha valutato negativamente l’ambito Organizzazione e produzione, sotto i profili del dimensionamento e dell’organizzazione: la quasi totalità degli investimenti è destinata alla ristorazione, mentre la maggior parte del fatturato deriva da pacchetti che postulano il contributo di guide turistiche e tour operator. La struttura organizzativa risulta inoltre esternalizzata nella parte più rilevante del ricavo.
Anche le valutazioni sull’ambito Mercato sfuggono a rilievi di irragionevolezza. Le controdeduzioni non hanno sanato le criticità su analisi di mercato, vantaggio competitivo, network e obiettivi di vendita, profili tutti rimasti privi di punteggio. Il ricorso è dunque respinto e le spese di giudizio sono compensate per la particolare natura della controversia.
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Nota della Redazione
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