Giudicato sul decreto ingiuntivo e ottemperanza contro l’ente locale (TAR Calabria n. 554 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., acquisisce valore di giudicato ed è idoneo a fondare il ricorso per l’ottemperanza previsto dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm., restando irrilevante la sua natura monitoria. Grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del titolo, con la conseguenza che la sua mancata costituzione e la mancata dimostrazione dell’adempimento integrano i presupposti dell’accoglimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica e va negata quando la recente formazione del titolo la rende manifestamente iniqua, anche in ragione della regolazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con cui si ingiungeva al Comune il pagamento di una somma complessiva oltre interessi e spese. Il titolo monitorio, non opposto, è stato reso esecutivo e notificato all’amministrazione, ma il Comune non ha provveduto al pagamento.
Il ricorrente chiede quindi la condanna dell’ente all’integrale esecuzione del giudicato e, altresì, l’applicazione della penalità di mora. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. Il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, purché non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Il Tribunale richiama sul punto un consolidato indirizzo del Cons. Stato e della Cassazione, confermando che la natura monitoria del provvedimento non ne indebolisce l’attitudine a costituire giudicato.
Nel caso concreto, il titolo è divenuto definitivamente esecutivo per effetto del decreto di esecutorietà, che dà conto della mancata opposizione nel termine. Reso esecutivo, esso è stato notificato al Comune, con decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici.
Su questo punto si concentra il ragionamento sull’onere probatorio. L’amministrazione intimata non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il Collegio richiama il principio generale in tema di riparto dell’onere della prova dell’adempimento, con riferimento alle Sezioni Unite n. 13533/2001.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine, viene nominato Commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega, al quale è demandata ogni attività di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione e pagamento; si precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Segue il rigetto della domanda di penalità di mora. La disposizione richiamata esclude l’astreinte quando la stessa debba ritenersi manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha escluso ogni automatismo applicativo, e conferma il proprio orientamento secondo cui la recente formazione del titolo rende manifestamente iniqua l’applicazione della penalità, anche in considerazione del saggio di regolazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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