Improcedibile il ricorso contro la sospensione TULPS per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 403 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso integrale del periodo di sospensione dell’attività commerciale disposto dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., in difetto di qualsiasi sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento. Il ricorso proposto avverso tale decreto è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. L’improcedibilità non è esclusa dalla mancata proposizione di una domanda risarcitoria o di un’istanza di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società, titolare di concessione demaniale marittima e gestore di uno stabilimento balneare adibito a trattenimento pubblico, ha impugnato il decreto con cui il Questore aveva disposto, ex art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione per dieci giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente chiusura del locale. Il provvedimento muoveva da tumulti e disordini verificatisi nelle serate del 14 e 20 agosto 2023, che avevano richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
La ricorrente ha dedotto l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione per relationem e l’insussistenza dei presupposti. Il ricorso era diretto anche avverso il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti. Dopo la rinuncia all’istanza cautelare e vari incombenti istruttori, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente precisato che il ricorso, nonostante l’epigrafe, è unicamente volto all’annullamento del decreto questorile. L’eventuale azione avverso il silenzio sull’accesso ai documenti sarebbe stata in radice inammissibile, perché proposta prima della formazione del silenzio-rigetto ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990: al momento della notifica e del deposito del ricorso erano trascorsi solo due giorni dalla presentazione dell’istanza, e i termini per la formazione del silenzio sono inderogabilmente stabiliti dalla legge.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il decreto impugnato prevedeva una chiusura di dieci giorni ed era stato notificato il 24 agosto 2023, con apposizione della segnaletica attestante la sospensione. Il periodo di sospensione si è interamente consumato senza che sia mai intervenuta alcuna sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento.
Da qui la sopravvenuta carenza di interesse: l’avvenuto decorso del periodo inibitorio priva la società di qualsiasi attuale utilità all’annullamento. La ricorrente, peraltro, aveva cessato l’attività di gestione del lido a seguito dei provvedimenti di decadenza dalla concessione e delle ingiunzioni di sgombero adottati dal Comune in esito a informazione interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.
Il Collegio ha inoltre escluso che la parte avesse manifestato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., un interesse ai fini risarcitori all’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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