Responsabilità da annullamento d’ufficio: la colpa non si presume (TAR Calabria n. 131 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il precedente annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, e in particolare di un annullamento d’ufficio disposto oltre il termine di diciotto mesi, costituisce un elemento indiziario rilevante ma non dimostra da solo l’esistenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano. La responsabilità della pubblica amministrazione va ricondotta al modello dell’art. 2043 cod. civ. e richiede la prova, a carico del danneggiato, della condotta, del nesso di causalità materiale, del danno ingiusto, dell’antigiuridicità e dell’elemento soggettivo. Il rinvio integrale alla motivazione della sentenza di annullamento non assolve l’onere di allegazione e prova della colpa dell’amministrazione. Quest’ultima è esclusa quando la questione di diritto sottostante presenti profili di particolare complessità e l’ordinamento di settore risulti frammentario e stratificato. Il difetto di prova del danno e del nesso causale preclude altresì il riconoscimento del risarcimento.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per il risarcimento dei danni derivati dal decreto con cui il comandante della Capitaneria di porto ha annullato, in autotutela, il certificato IMO di primo ufficiale di coperta rilasciatogli nel 2011, e dal rigetto implicito dell’istanza di rinnovo presentata nel 2017.
I due provvedimenti erano stati annullati dal giudice amministrativo con una precedente sentenza del medesimo TAR, fondata essenzialmente sulla violazione del termine di diciotto mesi per l’esercizio dell’autotutela. Su tale annullamento il ricorrente costruisce la pretesa risarcitoria, quantificata in differenze retributive, contribuzione pensionistica e pregiudizio di carriera. L’amministrazione resiste, contestando la sussistenza della colpa, del danno e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla ricostruzione dei presupposti della responsabilità civile della pubblica amministrazione, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 7/2021. La fattispecie è ricondotta all’art. 2043 cod. civ. e si articola in un elemento oggettivo, in cui confluiscono condotta, rapporto di causalità materiale e danno ingiusto, nell’antigiuridicità e nell’elemento soggettivo, comprensivo di imputabilità, dolo o colpa. La prova di tutti questi elementi grava sul danneggiato, e il pregiudizio risarcibile coincide con le conseguenze dirette e immediate, patrimoniali e non patrimoniali.
Su questo impianto il TAR osserva che il precedente annullamento in autotutela rappresenta un importante elemento indiziario, ma non dimostra di per sé la colpa, l’ingiustizia del danno, la sua consistenza e il nesso causale. Nel caso concreto la colpa non risulta provata né emerge dalla sentenza intervenuta tra le parti: il ricorrente opera un rinvio integrale alle argomentazioni di quel provvedimento, ma in tal modo non assolve l’onere di allegazione e prova richiesto dagli artt. 40, comma 2, e 64 cod. proc. amm.
Il collegio valorizza un passaggio della stessa sentenza di annullamento, che aveva rimarcato le difficoltà interpretative connesse alla frammentarietà e disorganicità della disciplina dei titoli abilitanti per la navigazione, incisa da una massiccia stratificazione normativa di fonti diverse. Tale rilievo esclude la colpa dell’amministrazione, poiché la complessità della questione giuridica sottostante è incompatibile con un giudizio di rimproverabilità. Nella medesima direzione depone l’esito delle fasi cautelari, che avevano respinto la domanda anche nel merito del fumus boni iuris.
Quanto al danno, la pretesa risarcitoria non risulta sufficientemente provata. La difesa erariale ha contestato l’entità del pregiudizio evidenziando che, anche dopo il rilascio del titolo in esecuzione della sentenza, il ricorrente è stato arruolato dalla stessa società alternativamente come elettricista e come primo ufficiale. A fronte di tale contestazione specifica il ricorrente non ha controdedotto, e la mancata risposta integra carenza di contestazione valutabile ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., con conseguente incertezza sullo sviluppo di carriera dedotto e sul nesso di causalità.
L’istanza istruttoria è giudicata inutile e ridondante rispetto alle insufficienze dimostrative.Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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