Esclusione per grave illecito professionale e omessa dichiarazione della risoluzione (TAR Calabria n. 77 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di grave illecito professionale di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può desumere la non affidabilità dell’operatore dalla risoluzione contrattuale per inadempimento e dall’omessa dichiarazione di tale vicenda in sede di gara, costituendo quest’ultima autonoma condotta rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b). La pendenza di un giudizio civile volto a contestare la risoluzione non paralizza il potere-dovere della stazione appaltante di valutare l’affidabilità del concorrente. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di illogicità, irrazionalità, abnormità o travisamento dei fatti, non potendosi spingere alla mera non condivisibilità della valutazione amministrativa. L’onere dichiarativo grava sull’operatore economico, che deve rendere edotte le stazioni appaltanti delle vicende incidenti sulla propria integrità professionale.
Il Fatto
La ricorrente, una società, partecipava a una gara bandita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria per lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza stradale. In esito alla verifica dei requisiti autodichiarati, la S.U.A. attivava il soccorso istruttorio con riferimento a una risoluzione contrattuale e a una revoca di aggiudicazione già note all’operatore.
Dopo i chiarimenti forniti dalla società, la S.U.A. disponeva l’esclusione dalla gara ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b) e c), del d.lgs. n. 36/2023, valorizzando anche una ulteriore risoluzione contrattuale emersa dal Casellario ANAC e non dichiarata in sede di partecipazione. La società impugnava l’esclusione e la segnalazione all’ANAC davanti al TAR Calabria, contestando la rilevanza delle vicende e la loro idoneità a fondare un giudizio di non affidabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda fattuale muovendo dalla dichiarazione integrativa depositata in gara, nella quale la società aveva rappresentato due delle tre vicende poi poste a base dell’esclusione. Da qui il primo profilo di doglianza, relativo alla asserita lesione delle prerogative partecipative per la risoluzione disposta dal Comune e non oggetto di contraddittorio.
Il Tribunale respinge la censura. La S.U.A. non avrebbe potuto chiedere chiarimenti su una vicenda che la ricorrente, pur conoscendola, aveva omesso di rappresentare, sia in sede di partecipazione sia nel prosieguo del procedimento. L’omessa integrazione della comunicazione di avvio è poi esclusa in applicazione del principio per cui solo i nuovi elementi di fatto idonei a spostare il quadro indiziario impongono una nuova comunicazione, mentre gli elementi sopravvenuti che si limitano a confermare un quadro già emergente non la richiedono.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza amministrativa che, anche nell’ambito del nuovo codice improntato al principio della fiducia, riconosce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nel valutare l’affidabilità dell’operatore. Il sindacato del giudice è mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione, non potendo risolversi in un giudizio di mera non condivisibilità.
Quanto alla risoluzione disposta dalla Città Metropolitana, il Tribunale rileva che il vincolo solidale derivante dall’atto di costituzione del R.T.I. rende imputabili alla ricorrente le criticità contestate all’appaltatore nel suo complesso. Quanto alla risoluzione disposta dal Comune, il Collegio chiarisce che l’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente integranti gravi illeciti professionali non è ex se dichiarazione falsa, ma può costituire autonoma condotta rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), integrando violazione dei principi di trasparenza dichiarativa. Sulla revoca della aggiudicazione, infine, il Collegio esclude che la pendenza di contenziosi sulla risoluzione o sulle annotazioni ANAC possa paralizzare la valutazione della stazione appaltante, richiamando la giurisprudenza eurounitaria sul punto.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.