Silenzio sull’istanza di vigilanza edilizia e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 76 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario confinante, anche a prescindere dalla titolarità dell’area di sedime degli abusi, conserva un interesse meritevole di tutela al regolare assetto urbanistico-edilizio del territorio e può quindi stimolare i poteri di vigilanza di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, che l’amministrazione è tenuta ad esercitare come atto dovuto e vincolato. L’adozione, in corso di giudizio, dell’ordinanza di demolizione degli immobili abusivi determina però sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito, non cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa attorea non risulti pienamente soddisfatta. La pendenza del procedimento di condono edilizio sull’immobile ampliato in via abusiva osta all’esercizio di qualsiasi potere ripristinatorio su di esso.
Il Fatto
La ricorrente, dichiaratasi proprietaria di alcuni terreni per successione dal 2018, ha presentato al Comune un’istanza con cui chiedeva la repressione degli abusi edilizi realizzati su tali particelle e l’approfondimento dei presupposti per la sanabilità di un preesistente immobile dei vicini, oggetto di una pratica di condono del 1986. Non avendo ottenuto riscontro, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere.
Nel corso del giudizio il Comune, dopo un sopralluogo, ha emanato un’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, ingiungendo la riduzione in pristino alla ricorrente quale proprietaria e ai controinteressati quali committenti ed esecutori. Il Comune ha inoltre accertato che il preesistente edificio oggetto di condono è stato ampliato e modificato nella sagoma e nella volumetria. Il controinteressato ha segnalato la pendenza di un giudizio civile di rivendica sulla proprietà delle aree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Anche prescindendo dalla contestata riconducibilità dell’area di sedime alla sfera giuridica della ricorrente, quest’ultima, quale proprietaria confinante e residente nelle vicinanze, ha un interesse persistente al corretto sviluppo dell’assetto urbanistico-edilizio e può quindi sollecitare i poteri di vigilanza edilizia, qualificati come atto dovuto e vincolato, a prescindere dal tempo intercorso.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’amministrazione ha emanato l’ordinanza di demolizione degli immobili abusivi e ha avviato l’istruttoria sulla pratica di condono relativa all’edificio ampliato. Il comportamento inerte denunciato è dunque venuto meno nel corso del giudizio.
Il Collegio esclude però la configurabilità della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. Dal tenore della stessa ordinanza di demolizione emerge che il procedimento di condono non è stato ancora definito. Tale circostanza osta all’esercizio di qualsivoglia potere ripristinatorio sull’immobile che ne costituisce oggetto. La pretesa della ricorrente non può quindi dirsi pienamente soddisfatta.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalla ricorrente va pertanto riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito. Quanto alle spese, la complessità della controversia, aggravata dall’incertezza sulla situazione proprietaria dei manufatti, giustifica l’integrale compensazione, con contributo unificato irripetibile e a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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