Obbligo del Comune di attivare il potere sostitutivo sulla ricostruzione post-sisma (TAR Campania n. 1234 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, disciplinata dagli artt. 31 e 17 cod. proc. amm. e dall’art. 2 della legge n. 241/1990, è esperibile anche a fronte di procedimenti connotati da ampia discrezionalità amministrativa, giacché è proprio nell’esercizio di tale discrezionalità che assume rilievo l’obbligo di provvedere; essa è invece inammissibile in presenza di posizioni di diritto soggettivo. Decorso il termine annuale di decadenza per l’impugnazione del silenzio, la parte che conservi interesse può rivolgere all’Amministrazione una nuova istanza: la diffida priva dei requisiti formali dell’istanza ma dotata dei relativi contenuti sostanziali equivale a nuova domanda e fa decorrere nuovamente il termine per agire. L’inerzia dell’Amministrazione che, dopo plurime diffide, continui a emettere note prive di valenza conclusiva non è tollerabile, e il giudice amministrativo può condannare l’Ente ad avviare e concludere il procedimento, nominando il commissario ad acta in caso di inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un immobile ricompreso nel Piano di Recupero del Quartiere Santo Stefano, in un Comune dichiarato disastrato. L’appartamento era stato demolito già nel 2012 per essere ricostruito nell’ambito dell’UMI 21/A; a causa del disinteresse di gran parte dei comproprietari, i lavori di manutenzione straordinaria non erano stati eseguiti, se non in minima parte.
Già nel 2017 il Comune aveva avviato il procedimento ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 76/1990 e dell’art. 11 della legge regionale Campania n. 20/2003, senza poi concluderlo. Dopo una riunione del febbraio 2024 e plurime diffide dei proprietari, l’Amministrazione aveva risposto con note interlocutorie che rinviavano sine die la definizione. Da qui l’introduzione del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, con richiesta di condanna del Comune ad attivare i poteri sostitutivi e di nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’azione sul silenzio, sollevata dal Comune sul presupposto che il ricorso non sarebbe stato proposto entro un anno dalla formazione del silenzio. La prima diffida risale alla delibera del 2017 e, decorsi inutilmente tre anni, quel procedimento doveva ritenersi decaduto.
Tuttavia, osserva il Tribunale, con le note successive i ricorrenti hanno riproposto l’istanza. La diffida del 19 maggio 2024 conteneva tutti gli elementi sostanziali di una nuova domanda di avvio del procedimento: essa, pertanto, pur intervenuta dopo la scadenza del termine, è idonea a far decorrere nuovamente il termine per agire. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, decorso il termine annuale, la parte che conservi interesse può rivolgere una nuova istanza e impugnare tempestivamente il nuovo silenzio formatosi, citando TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 3232 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5911 del 2024 e TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12806 del 2022. La notifica del ricorso, avvenuta in data 12 luglio 2025, risulta quindi tempestiva rispetto alla diffida del maggio 2025.
Il Tribunale osserva inoltre che il termine annuale non incide sull’obbligo a provvedere, ma solo sull’esercizio della specifica azione. Sarebbe un inaccettabile commodus discessus per l’Amministrazione ritenere non più censurabile l’inerzia a fronte della scadenza del termine. Né le norme possono essere interpretate nel senso di consentire all’Ente di emettere plurime note prive di valenza conclusiva, ingenerando un affidamento sulla prossima definizione del procedimento senza mai addivenirvi.
Quanto alla seconda eccezione, secondo cui l’azione non sarebbe proponibile a fronte di procedimenti ampiamente discrezionali, il Collegio la ritiene priva di pregio: è proprio nell’esercizio della discrezionalità che trova cittadinanza l’azione avverso il silenzio, mentre questa non è esercitabile a fronte di posizioni di diritto soggettivo.
Nel merito il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 11 della legge regionale Campania n. 20/2003, a fronte delle plurime diffide il Comune è tenuto a riprendere o avviare un nuovo procedimento volto alla verifica dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo. L’Ente dovrà trasmettere una nuova diffida agli interessati e, in caso di esito negativo, procedere ai sensi della stessa norma. Il Tribunale concede il termine di giorni 90, entro cui dovranno essere non solo trasmesse le diffide ma anche avviato l’intervento sostitutivo. In caso di inottemperanza, su istanza dei ricorrenti, sarà nominato un commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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