Reato continuato, aumenti per i reati satellite da motivare (Cass. pen. Sez. I n. 28438 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, motivando la diversa gravità dei singoli fatti e la proporzione tra gli aumenti, la pena base e gli altri illeciti. Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti: in caso di incrementi contenuti è ammesso il richiamo sintetico ai criteri dell’art. 133 cod. pen., ma ciò non esonera il giudice dal valutare gli elementi che incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall’indicare entità e ragioni degli aumenti. La discrezionalità del giudice consente aumenti anche sensibilmente diversi per reati satellite omogenei, purché sia dato conto con adeguata motivazione delle ragioni della diversa reazione punitiva e del rispetto del rapporto di proporzione, senza surrettizi cumuli materiali.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino, pronunciandosi su richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, riconosceva il vincolo tra i reati oggetto di quattro decisioni di condanna: furti, resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di grimaldelli, tentata rapina impropria ed evasione. La pena complessiva veniva rideterminata in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, assumendo come reato più grave la tentata rapina impropria.
Il difensore del condannato impugnava l’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che gli aumenti per due episodi di evasione erano stati fissati in cinque e in tre mesi, a fronte di un aumento di un solo mese per un’analoga evasione satellite della pena base. La diversa proporzione, secondo la difesa, restava priva di specifica motivazione, non bastando il generico richiamo all’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il metodo di computo della pena nel reato continuato: si individua la violazione più grave in base alla sanzione irrogabile per ciascun reato, considerando circostanze, giudizio di comparazione e ogni altro elemento di valutazione; su tale pena base si opera poi l’aumento per la continuazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il calcolo della pena base è il parametro di riferimento per proporzionare gli aumenti relativi ai reati satellite. Il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno di essi, con impegno argomentativo correlato all’entità degli incrementi, così da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale delle pene.
Restano fermi i margini della discrezionalità del giudice di merito: per aumenti contenuti l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma sintetica, mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dell’art. 133 cod. pen. Tale sintesi non esonera però dalla valutazione degli elementi che incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti, in rapporto alla cornice edittale e alle circostanze.
Nel caso concreto manca ogni specifica indicazione sui motivi della commisurazione degli aumenti per i reati di evasione, quantificati in misura sensibilmente differente pur a fronte della stessa tipologia di condotta: un mese per l’evasione satellite della pena base, cinque mesi e tre mesi per le altre due. Il giudice dell’esecuzione può fissare aumenti anche diversi per reati omogenei, ma deve dare conto della diversa gravità di ciascun fatto e delle ragioni di proporzione tra aumenti, pena base e restanti illeciti.
L’ordinanza è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, a emendare la motivazione secondo i principi esposti.
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Nota della Redazione
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