Concorso successivo nella ricezione di stupefacente già sequestrato (Cass. pen. Sez. III n. 28439 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso nel delitto di ricezione dello stupefacente non può essere ascritto a chi abbia svolto la propria condotta dopo che la sostanza è già stata sottoposta a sequestro. La condotta di ricezione, consistente nell’assunzione della disponibilità di fatto della sostanza, si esaurisce con il sequestro, di modo che il reato risulta già consumato prima dell’inizio della condotta dell’agente. Il concorso successivo è configurabile solo in presenza di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, ovvero quando il partecipe sia intervenuto nella programmazione delle fasi precedenti dell’importazione. Ne consegue che è viziata la motivazione che recuperi il ruolo del concorrente sul presupposto della mera accettazione dell’incarico di prelievo.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a un’operazione di esfiltrazione di cocaina occultata in un container giunto dall’Ecuador al porto di Livorno. La Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro di quarantatré panetti il 28 marzo 2023; successivamente, previa autorizzazione del P.m., aveva lasciato nel container tre panetti, due dei quali contenenti un GPS. L’imputato, insieme ad altri due soggetti, è stato arrestato in flagranza mentre si apprestava a prelevare lo stupefacente residuo, con zaini, scala telescopica e strumentazione varia.
Il G.u.p. del Tribunale di Livorno, con sentenza in abbreviato, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80, comma 2, escludendo il concorso nell’importazione e nell’acquisto e qualificando la condotta come concorso nella ricezione e detenzione. La Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione, ritenendo irrilevante il preventivo sequestro. Il ricorrente ha censurato la mancata riqualificazione del fatto come detenzione tentata, deducendo di non aver mai conseguito la disponibilità della sostanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la motivazione della Corte di appello è perplessa e non risponde puntualmente al motivo di appello relativo all’impossibilità di configurare il concorso nella ricezione di uno stupefacente già sequestrato e quindi non più disponibile neanche per i concorrenti. Il Collegio ha precisato di non dover affrontare, in questa sede, il tema della consumazione del reato di importazione, prospettato dal Procuratore generale nella requisitoria, poiché il giudice di merito ha escluso il concorso nell’importazione e ha qualificato la condotta come concorso nella ricezione.
Il ragionamento muove dalla nozione di detenzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: non è necessario il contatto fisico immediato, bastando la disponibilità di fatto, pur in difetto dell’esercizio continuo o immediato di un potere manuale (Sez. 6, n. 14955 del 16.01.2019, Tchagnirou). Su questa base il ricorrente ha potuto rimarcare la propria estraneità, essendo stato reclutato il 31 marzo 2023 per prelevare un carico già sequestrato il 28 marzo 2023.
Il Collegio ha osservato che, in assenza di una puntuale motivazione sulla partecipazione alle fasi precedenti la programmazione della ricezione, non è possibile ascrivere al ricorrente il concorso ex post in un reato già consumato, per effetto del sequestro, prima dell’inizio della sua condotta. La Corte di appello, consapevole di questa aporia, ha arretrato la ricezione al momento dell’ingresso dello stupefacente nel porto: soluzione utile per i coimputati, ma non tranquillizzante per il ricorrente, che non avrebbe potuto disporre del carico già sequestrato per non aver partecipato alla fase preliminare.
La giurisprudenza ammette il concorso successivo solo per reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata, come nel caso dell’esattore che intervenga dopo il patto usurario (Sez. 1, n. 17029 del 12.12.2022, dep. 2023) o del nuovo proprietario dell’area su cui siano stati sversati rifiuti (Sez. 3, n. 29578 del 07.05.2021, Codognotto). Nel caso in esame, invece, la condotta di ricezione si è esaurita con il sequestro. Il Collegio ha quindi disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, perché si accerti se il ricorrente abbia partecipato alla programmazione delle fasi precedenti relative all’importazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.