Istanza di sanatoria e improcedibilità del ricorso avverso l’ordine di demolizione (TAR Campania n. 678 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, da parte del destinatario, di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria determina la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, poiché quest’ultima resta sospesa ex lege sino alla definizione del procedimento di sanatoria. Ne consegue l’improcedibilità del gravame, potendo l’interessato far valere le proprie censure avverso l’eventuale diniego, espresso o tacito, dell’istanza. È inoltre inammissibile, per violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium, la censura con cui si affermi in giudizio la legittimità delle opere che la parte ha contestualmente autodenunciato come abusive in sede amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 63 del 17.06.2025 con cui il Comune ha ordinato la demolizione di opere abusive realizzate su un immobile e il ripristino dello stato dei luoghi. Le opere contestate consistono nella trasformazione dell’intercapedine del sottotetto in abitazione, nella realizzazione di quattro abbaini in luogo dei terrazzi a tasca, nello spostamento di finestre e porte d’ingresso, nella presenza di due canne fumarie e in un’altezza interna inferiore a quella assentita.
La ricorrente ha dedotto la propria estraneità agli abusi, affermando di aver alienato l’immobile prima dell’accertamento e di disconoscere la realizzazione delle opere. Ha altresì rappresentato di aver presentato istanza di sanatoria. Il Comune si è costituito in giudizio eccependo la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla considerazione che la presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria incide sull’interesse a ricorrere. L’ordinanza di demolizione, in pendenza del procedimento di sanatoria, resta sospesa ex lege: l’interessato può quindi far valere le proprie doglianze avverso l’eventuale diniego, espresso o tacito, mentre una definizione positiva del procedimento è idonea a far cessare la materia del contendere.
Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, in coerenza con l’orientamento richiamato del giudice amministrativo, secondo cui la parte, ove interessata, deve gravare il diniego di sanatoria recuperando in quella sede censure e argomenti proposti avverso l’ordinanza di demolizione.
Il Collegio rileva inoltre un profilo ulteriore di criticità. L’iniziativa assunta sul piano sostanziale, volta alla richiesta di sanatoria, collide con l’assunto di legittimità delle opere, ponendo un dubbio di ammissibilità della relativa censura. Lo svolgimento di una doglianza tesa ad affermare in sede giurisdizionale la legittimità di un comportamento che la parte ha autodenunciato come abusivo in sede amministrativa configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
Quanto alla dedotta estraneità, il Tribunale osserva che la recente alienazione dell’immobile non esime di per sé dalla responsabilità per l’esecuzione dei lavori abusivi. L’ordinanza è stata emessa per difformità esecutive rispetto al permesso di costruire ottenuto nel 2023 dalla stessa ricorrente e, in assenza di concreti elementi di contestazione nel ricorso, le difformità risultano addebitabili alla sua responsabilità.
Il Collegio dà infine atto che la ricorrente, con le note d’udienza depositate il 7 aprile 2026, ha espressamente aderito al rilievo di sopravvenuta improcedibilità sollevato dal Comune. Le spese di causa sono compensate in ragione dello specifico e peculiare andamento della vicenda.
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Nota della Redazione
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