Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il personale cessato a domanda (TAR Campania n. 2235 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987, spetta agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, a ordinamento civile e militare, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché sussistano il compimento dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dalla medesima disposizione non ha natura decadenziale, poiché l’ambiguità della norma osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza e il termine è funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il credito relativo al TFS non è prescritto, decorrendo il termine dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento, con effetto interruttivo del pagamento rateale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 bis per asserita violazione degli artt. 3 e 81 Cost., ricadendo la fattispecie nel suo ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda il 31 maggio 2019, con un’anzianità di servizio utile di 36 anni e un’età di 57 anni. Conferito il trattamento pensionistico diretto, l’INPS aveva erogato il TFS senza applicare la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
Con più istanze via p.e.c., tra il 2021 e il 2023, l’interessato aveva chiesto la rideterminazione del TFS, senza ottenere riscontro. Ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Campania per l’accertamento del diritto al beneficio, oltre interessi legali. L’INPS ha eccepito infondatezza, decadenza e prescrizione, sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di decadenza. L’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 fissa il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle due condizioni, ma nessuna conseguenza decadenziale può derivarne: l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti e la norma si riferisce ai presupposti sostanziali, non agli oneri procedimentali.
Richiamando Cons. Stato n. 1231 del 2019 e Cons. Stato n. 8444 del 2024, il TAR osserva che la decadenza non è prevista espressamente né desumibile dal contesto. Il comma 3 collega il termine solo alla decorrenza del collocamento a riposo: il rispetto del 30 giugno è dunque un semplice onere, che incide sulla tempistica dell’aspettativa.
Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento, avendo il pagamento rateale natura interruttiva del riconoscimento del debito. L’ultimo pagamento rateale risulta effettuato il 7 giugno 2022 e le istanze del ricorrente hanno tempestivamente interrotto la prescrizione.
Sul merito, il Collegio aderisce all’orientamento ormai consolidato (Cons. Stato n. 2984 del 2023, n. 3909 del 2023, n. 3807 del 2024): l’art. 1, comma 15 bis, del d.l. n. 379/1987 deve ritenersi abrogato dall’art. 2268 cod. ord. mil., mentre l’art. 6 bis estende il beneficio a tutte le Forze di Polizia, comprese quelle a ordinamento militare, nel quadro dell’omogeneizzazione del trattamento economico. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: la fattispecie ricade direttamente nell’ambito dell’art. 6 bis, e l’INPS non ha dimostrato alcun contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto al beneficio e condanna dell’INPS alle spese.
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Nota della Redazione
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