Indennità di disagiata sede e prescrizione quinquennale nel pubblico impiego militare (TAR Campania n. 2217 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il comandante di un comprensorio militare sospende in via meramente cautelativa la corresponsione di una quota dell’indennità supplementare di impiego operativo non incide direttamente sul diritto patrimoniale del militare, configurando un mero inadempimento dell’obbligazione retributiva. Ne deriva che la sua mancata impugnazione non preclude l’azione di accertamento del diritto soggettivo e che l’eccezione di tardività è infondata. La prescrizione quinquennale del credito retributivo, ai sensi dell’art. 2948, punto 4), cod. civ., decorre mese per mese dalla data in cui ciascuna quota avrebbe dovuto essere corrisposta. L’atto di sospensione non integra ipotesi di inesistenza, categoria ormai residuale dopo la tipizzazione dell’art. 21-septies legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, militari dell’Esercito Italiano in servizio presso i Reparti del Comprensorio di Persano, hanno agito per l’accertamento del diritto alla quota del 25% dell’indennità supplementare di impiego operativo, pari alla differenza tra il 50% in precedenza corrisposto e il 25% erogato a decorrere dall’1.11.2010.
La riduzione era stata disposta con atto del comandante del Comprensorio, che aveva sospeso in via cautelativa la corresponsione della quota per la presunta decadenza del requisito dell’inesistenza del servizio di acqua corrente. Nel 2021 un decreto interministeriale aveva rideterminato le indennità includendo i comandi del Comprensorio. Il Ministero della Difesa ha eccepito la tardività dell’azione di nullità e la prescrizione dei crediti maturati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul contenuto dispositivo dell’atto del 2010, superando il dibattito tra inesistenza e nullità. Il comandante non ha disconosciuto direttamente il diritto, ma ha disposto la sola sospensione cautelativa dell’erogazione. Si tratta di atto che non ha vulnerato il diritto patrimoniale, traducendosi in un mero inadempimento dell’obbligazione retributiva.
Da qui la prima conseguenza: la mancata impugnazione dell’atto non ostava alla proposizione dell’azione di accertamento di un diritto soggettivo. Le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sono pertanto disattese. Il ricorso poteva essere proposto anche prescindendo dall’impugnazione dell’atto.
Richiamando la propria precedente sentenza n. 1248/2024, il Collegio ribadisce che l’art. 16 legge n. 78/1983 demanda attribuzione e quantificazione dell’indennità a un potere discrezionale dei Ministri della Difesa e del Tesoro, da esercitare con decreto interministeriale di natura costitutiva e non ricognitiva.
Su questa base il dies a quo della prescrizione è individuato nel momento in cui ciascuna quota avrebbe dovuto essere corrisposta mese per mese. Tanto la tesi dei ricorrenti quanto quella dell’amministrazione risultano errate sul punto. Trova applicazione il termine quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., trattandosi di pubblico impiego.
Le diffide inviate tra aprile e agosto 2022 hanno interrotto la prescrizione per la maggior parte dei ricorrenti, limitatamente ai periodi coperti dal quinquennio anteriore. Per alcuni la prova dell’atto interruttivo manca e la prescrizione decorre solo dalla notifica del ricorso del novembre 2024. Il ricorso è accolto in parte quanto all’accertamento e dichiarato inammissibile quanto alla domanda di nullità, per decorso del termine di 180 giorni ex art. 31, comma 4, cod. proc. amm., non vertendosi in ipotesi di inesistenza. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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