Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 218 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’inerzia sia documentata e non contestata. La scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 integra il presupposto dell’ottemperanza, non essendo necessaria alcuna ulteriore diffida. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al Tribunale di prescrivere le modalità dell’esecuzione e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 354/2024 del 29 aprile 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia l’Amministrazione era stata condannata ad attribuire alla docente, tramite il sistema della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 1 aprile 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti e dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario non è stato contestato dall’Amministrazione, che non si è neppure costituita: l’inerzia è dunque provata e non controversa.
Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 29 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. L’art. 114 cod. proc. amm. consente, del resto, di prescrivere le modalità dell’esecuzione e di scandire i termini dell’ottemperanza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, a cura della ricorrente, dando corso agli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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