Esecuzione del giudicato sulla carta docente e Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 585 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’Amministrazione e costituisce il termine dilatorio che l’Amministrazione statale ha per adempiere al giudicato. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il ricorso all’art. 112 e seguenti cod. proc. amm. e il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento integrano riconoscimento implicito dell’inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 375/2023 del 20 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
La ricorrente deduce che, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non ha fornito quanto dovuto. A comprova ha depositato la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato l’inadempimento e che l’Amministrazione, pur non costituita, non ha contestato l’omesso adempimento. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di cui agli art. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il giudice verifica anzitutto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione è avvenuta in data 8 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti conformi: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 24 luglio 2025; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 9 luglio 2025; TAR Umbria n. 370 del 3 aprile 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 24 settembre 2024; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 12 agosto 2024; TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 30 gennaio 2024. Da essi si desume la piena validità della notificazione effettuata al domicilio digitale.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o un dirigente delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non liquida alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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