Offerta non anomala se utile modesto e costi prudenziali nella concessione (TAR Liguria n. 1285 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni di servizi, l’anomalia dell’offerta non consegue alla sola esiguità del margine di utile: al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è configurabile una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba ritenersi anomala, perché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo per la prosecuzione dell’attività, la qualificazione e il curriculum dell’impresa. La verifica di anomalia nella concessione è diretta a valutare l’equilibrio complessivo del rapporto e non soltanto la remuneratività del prezzo, con la conseguenza che un utile non simbolico e un costo del personale prudenzialmente superiore alle stime della stazione appaltante depongono per la sostenibilità dell’offerta. Il PEF redatto dall’amministrazione, se costruito su valori presunti e non garantiti, ha natura meramente indicativa e non prescrittiva. La clausola sociale impone l’assorbimento prioritario dei lavoratori del gestore uscente nei limiti compatibili con l’organizzazione dell’impresa subentrante, senza obbligo di assunzione integrale.
Il Fatto
L’Università ha indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 187 del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del punto di ristoro presso la Scuola Politecnica, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e valore stimato in € 977.000,00. Hanno partecipato due operatori: la concessionaria uscente, classificatasi seconda, e la controinteressata, prima con un punteggio complessivo superiore.
La ricorrente ha impugnato la determina di aggiudicazione insieme ai verbali di gara, deducendo il difetto del requisito della iscrizione nella white list antimafia e l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria, con conseguente necessità di esclusione o di verifica di anomalia. Ha altresì chiesto l’ostensione degli atti esibiti in forma oscurata. La causa giunge al merito dopo il rigetto della domanda cautelare e dell’appello avverso l’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato preliminarmente atto della rinuncia al primo motivo, relativo alla iscrizione nella white list. Dalla documentazione acquisita, infatti, risultava che l’aggiudicataria era iscritta presso la competente Prefettura fin dal 2018, con comunicazioni antimafia liberatorie e nulla osta acquisiti anche con istruttoria integrativa.
Nel merito, le censure sulla congruità dell’offerta sono state respinte osservando che il PEF predisposto dall’amministrazione, definito dallo stesso capitolato come “PEF presunto“, conteneva valori meramente indicativi, stimati su ricavi presunti e non garantiti. Da qui la natura di base di valutazione di massima, non di parametro vincolante per l’offerta.
Sul costo del personale, la controinteressata aveva indicato un valore orario ampiamente superiore a quello del gestore uscente, calcolato in via prudenziale tenendo conto degli aumenti della contrattazione collettiva e in attesa delle tabelle ministeriali aggiornate. Tale scelta, osserva il Tribunale, non desta sospetti di anomalia, ma avvalora la sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta. La verifica di anomalia, invece, era stata correttamente attivata solo sull’offerta della ricorrente, per il costo orario nettamente inferiore.
Quanto alla remuneratività, il Tribunale ribadisce che non è possibile fissare una soglia minima di utile, poiché anche un profitto modesto può giustificare la partecipazione per ragioni di qualificazione e pubblicità. L’utile stimato non è qualificabile come meramente simbolico in relazione alla natura del servizio, alla sua limitata complessità e alla prudenza nella stima dei costi.
Anche il profilo del numero di addetti è stato ritenuto infondato: il capitolato non prescrive un numero minimo, ma solo la presenza costante del personale necessario, garantita dai tre lavoratori impiegati. La clausola sociale impone l’assorbimento prioritario dei lavoratori del gestore uscente, ma non l’assunzione integrale, dovendo contemperarsi con la libertà di organizzazione dell’impresa.
Infine, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’istanza istruttoria ex art. 64 C.p.a., perché finalizzata alla medesima esibizione già negata con l’ordinanza decisoria in materia di accesso endoprocessuale, il cui rito super-accelerato non può essere eluso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e rigetto delle domande risarcitorie connesse.
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Nota della Redazione
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