Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1442 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita per il giudizio amministrativo deve rivestire i caratteri della specialità, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. Quando la procura è rilasciata su foglio separato, la cui copia informatica sia depositata unitamente al ricorso nativo digitale, non opera l’equiparazione alla procura apposta in calce, poiché l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non elimina l’esigenza di elementi identificativi che consentano di risalire alla volontà del sottoscrittore. Il difetto di procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e, dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, non è più sanabile né ammette errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente a tale data.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5283/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, la somma di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in camera di consiglio l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura, udito il difensore dell’Amministrazione. Preliminarmente ha escluso che la mancata presenza del difensore della ricorrente imponesse l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, il Tribunale ha aderito al recente orientamento della Sezione secondo cui è inammissibile il ricorso in cui la procura sia stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e la copia informatica della stessa sia stata notificata in allegato alla PEC unitamente al ricorso. La procura in esame non indicava né il Tribunale amministrativo regionale presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione.
L’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. esige una procura speciale recante l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto. Tale eccezione non è estensibile attraverso l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la congiunzione fisica tra documenti, uno informatico e l’altro analogico, non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo.
Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’orientamento che assimila la copia digitalizzata della procura cartacea alla procura apposta in calce, ritenendolo in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.
Quanto alla sanabilità ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. pen., il Collegio ha escluso ogni possibilità di rinnovazione, qualificando l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità da rinvenirsi al momento della proposizione del ricorso. Anche l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è stato negato: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente al quale la parte avrebbe potuto aderire prudentemente. Il ricorso, notificato il 20 novembre 2025, è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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