Ricorso su pianta organica farmacie improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1200 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 31 dicembre previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968 per la revisione della pianta organica delle farmacie ha natura ordinatoria e non è qualificato dalla legge come perentorio. Al suo decorso non sono collegate, direttamente o indirettamente, conseguenze di tipo decadenziale sul potere comunale di definire la pianta organica. La delimitazione delle zone risponde ai parametri di legge e la scelta pianificatoria implica una valutazione complessiva riferita all’intero territorio comunale, correlata al mutato quadro demografico e alla densità abitativa.
Il Fatto
Una società titolare di un esercizio farmaceutico collocato nella zona 3 della pianta organica di un Comune ha impugnato la deliberazione di Giunta con cui è stata approvata la nuova pianta organica biennale delle farmacie, unitamente agli atti presupposti e connessi.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo ceduto a terzi l’esercizio. Il Comune non ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva in via preliminare che la dichiarazione della ricorrente, inequivoca nel tenore e non contestata dalle altre parti, palesa l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò nondimeno, poiché il Comune non ha acconsentito alla compensazione, il Collegio procede allo scrutinio delle censure in funzione della soccombenza virtuale, ai fini della distribuzione delle spese di lite.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude la decadenza dal potere di definire la pianta organica per decorso del termine del 31 dicembre fissato dall’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968. Il termine non è qualificato come perentorio né al suo decorso sono ricollegate conseguenze decadenziali: si tratta di un termine ordinatorio, con conseguente infondatezza della censura.
Quanto alla delimitazione della neo istituita zona 10, il Tribunale esclude violazione di legge ed eccesso di potere. La determinazione comunale riflette i parametri dell’art. 2 della legge n. 475/1968, trovando fondamento nel mutato quadro demografico attestato dalla documentazione istruttoria e nell’esigenza di maggiore omogeneità tra le porzioni del territorio quanto a densità abitativa. Il Comune ha inoltre considerato l’incremento dell’esigenza di fruizione del servizio in dipendenza di nuove strutture sanitarie in via di realizzazione. La ragionevolezza della scelta pianificatoria emerge dunque considerando non solo l’urbanizzazione attuale, ma anche il maggiore bisogno di accesso al servizio in funzione delle strutture pubbliche in corso di esecuzione. Resta indimostrata la tesi del vantaggio strategico.
Sulla perimetrazione della zona 10 e sulla collocazione del nuovo esercizio, le considerazioni svolte escludono la manifesta irragionevolezza; l’Amministrazione si è limitata a prospettare, senza individuare in dettaglio, un’area interna alla zona, in ogni caso ubicata a ovest dell’asse di Viale Sforza, dunque compresa nella zona di nuova istituzione (cfr. Cons. St., sez. III, 15.03.2021 n. 2240).
Infine, sul ridimensionamento della zona 3, il Tribunale osserva che la revisione ha coinvolto anche altre zone secondo un criterio di riequilibrio complessivo correlato al mutato quadro demografico. La scelta pianificatoria non necessita della previa definizione di specifici criteri di dimensionamento per ciascuna zona, ma implica una valutazione complessiva dell’intero territorio comunale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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