Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla Carta docente (TAR Lombardia n. 641 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, accertato con sentenza passata in giudicato, è tutelato in sede di ottemperanza. Trascorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e in assenza di prova dell’integrale esecuzione, l’Amministrazione scolastica va condannata a erogare l’importo dovuto, con interessi legali dalla notifica del titolo. Nel caso di perdurante inottemperanza si nomina commissario ad acta il dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, senza riconoscimento di compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, con ricorso del luglio 2024 davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00.
Con la sentenza n. 4544/2024, il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l’Amministrazione all’erogazione. Il titolo è stato notificato il 17 febbraio 2025 e la cancelleria ne ha attestato il passaggio in giudicato il 24 luglio 2025. Non avendo l’Amministrazione provveduto, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti il 17 febbraio 2025. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Si tratta del lasso temporale minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo — che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza munita di attestazione di conformità, come chiarito da Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309 — e l’avvio dell’esecuzione giudiziale.
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto. Da qui l’accoglimento del ricorso, con l’obbligo per l’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dalla data di notifica della sentenza ottemperata fino al saldo effettivo.
In caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, la Corte ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà all’esecuzione dell’incarico entro i successivi centoventi giorni. Il Collegio ha escluso qualsiasi compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, seguono la soccombenza, con rifusione del contributo unificato e corresponsione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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