Rinvio d’udienza in appello per termine dilatorio: necessaria la notifica all’imputato (Cass. pen. Sez. VI n. 30690 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, quando il difensore eccepisce tempestivamente l’inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non è sufficiente rinviare il processo ad altra udienza concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni. È necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio sia notificata all’imputato non comparso, non potendosi questi considerare rappresentato dal difensore. La comunicazione al solo difensore non soddisfa il precetto. L’omessa notifica integra un vizio rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché pregiudica il diritto dell’imputato e del difensore alla partecipazione al giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di evasione. Il giudizio di secondo grado si è svolto nelle forme del rito cartolare previsto dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’imputato solo diciannove giorni prima dell’udienza, quindi oltre un anno di distanza dal termine dilatorio di venti giorni. Il difensore ha eccepito il vizio con PEC. All’udienza fissata la Corte territoriale ha disposto il rinvio, senza disporre la rinnovazione della notifica del decreto e senza avvisare le parti della nuova data. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme processuali poste a pena di nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato direttamente gli atti, ritenendo la tipologia di vizio dedotto compatibile con tale accesso, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001. La scansione procedimentale è risultata chiara: il decreto di citazione fu notificato diciannove giorni prima dell’udienza, a fronte del termine dilatorio di venti giorni, e l’eccezione del difensore fu tempestiva.
Il passaggio decisivo riguarda il rinvio dell’udienza. La Corte territoriale, rilevata la tardività della notifica, ha rinviato ad altra data ma non ha dato avviso alle parti, come risulta dal verbale di udienza, ove si annota esplicitamente che non è stato compiuto alcun adempimento per la Cancelleria. Il rinvio non è stato comunicato né al difensore, né all’imputato.
La Cassazione sottolinea un profilo ulteriore legato alla natura cartolare del rito: il difensore non era presente al momento dell’adozione del provvedimento di rinvio e, pertanto, nemmeno egli ha avuto conoscenza della nuova data. Tali omissioni hanno pregiudicato il diritto dell’imputato e del difensore alla partecipazione al giudizio di appello, integrando il vizio di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità: non basta il rinvio con concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio sia notificata all’imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal difensore (Sez. VI n. 5637 del 10/01/2024; Sez. I n. 7417 del 11/02/2020).
Sul punto la Corte prende posizione rispetto ad alcune oscillazioni giurisprudenziali. La rappresentanza dell’imputato da parte del difensore potrebbe configurarsi solo nel caso di assenza, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.. Tuttavia, la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire non consente di ritenere effettuato il controllo sulla regolare costituzione delle parti, che è presupposto per procedere in assenza e per considerare l’imputato rappresentato dal difensore.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.