Truffa assicurativa e falsità dei certificati: autonomia dei giudizi (Cass. pen. Sez. II n. 1244 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa ai danni dell’assicuratore, il giudice investito dell’accertamento della responsabilità per la condotta fraudolenta consumata mediante produzione di documentazione medica valuta autonomamente la falsità dei certificati impiegati a sostegno della richiesta di risarcimento. La pendenza di un separato procedimento per falso ideologico a carico dei sanitari che li hanno sottoscritti non condiziona tale valutazione, né determina alcun conflitto di giudicati rilevabile nel giudizio di cognizione. L’eventuale contrasto tra pronunce potrà semmai costituire oggetto di futura istanza di revisione, ove ne sussistano i presupposti. Ne consegue che l’acquisizione in appello dei certificati, pur non richiedendo una formale ordinanza di rinnovazione istruttoria, postula la rilevanza e decisività della prova rispetto al quadro probatorio e il rispetto del contraddittorio, a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di numerosi imputati per il delitto previsto dall’art. 642 cod. pen. Ad alcuni era contestato di avere allegato la medesima radiografia al polso a supporto di distinte richieste di risarcimento presentate alla stessa compagnia assicurativa; agli altri, di avere prodotto falsa documentazione medica. Avverso la decisione i condannati proponevano ricorso per cassazione con motivi omogenei.
I ricorrenti lamentavano, in sintesi, che la Corte territoriale avesse acquisito all’udienza del 04 aprile 2024 i certificati medici prodotti dalla parte civile — gli stessi oggetto di accertamento nel parallelo procedimento a carico dei medici — senza provvedimento di rinnovazione del dibattimento e senza consentire loro di opporre prova contraria. Deducevano inoltre la contraddittorietà tra la qualificazione di concorrenti nel falso ideologico nel processo ai sanitari e quella di autori di falso materiale nel presente giudizio, con prospettazione di un possibile conflitto tra giudicati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto riaffermato che, in appello, l’acquisizione di una prova documentale non esige una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma presuppone che la prova sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio e che l’operazione avvenga nel rispetto del contraddittorio, a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pen. Il collegio ha richiamato sul punto Sez. III n. 34949 del 2020 e Sez. Un. n. 33748 del 2005.
Nel caso concreto, ha rilevato che la richiesta di acquisizione era stata avanzata nel contraddittorio tra le parti e che le difese si erano opposte in modo generico, senza domandare alcuna prova contraria. Le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità risultavano pertanto pienamente rispettate.
Quanto alla dedotta incapacità dimostrativa dei certificati, la Corte ha escluso che il giudice della truffa assicurativa subisca limitazioni nel proprio potere di accertamento. La valutazione della condotta fraudolenta implica infatti la valutazione della falsità dei documenti prodotti per ottenere il risarcimento non dovuto, e la pendenza del separato procedimento per falso ideologico a carico dei sanitari non può condizionare tale autonomo accertamento.
Il collegio ha aggiunto che la Corte di appello non ha fondato la responsabilità sulla falsità dei certificati, acquisiti solo in appello, ma ha ribadito la centralità degli accertamenti tecnici. Rispetto al già solido quadro probatorio i certificati costituiscono elementi ulteriori e non decisivi, che corroborano ma non fondano le valutazioni poste a base della conferma della condanna.
Infine, sull’ipotetico contrasto tra la qualificazione di falso materiale e quella di falso ideologico, la Corte ha ribadito l’indipendenza dei giudizi per fatti connessi pendenti nella fase di cognizione. I capi di imputazione indicano genericamente la produzione di certificati “falsi”, senza specificazione del tipo di falsità; e, per alcuni ricorrenti, la condotta accertata — l’allegazione della medesima radiografia — implicava di per sé la falsità della produzione. L’eventuale contrasto potrà essere valutato, qualora si verifichi, mediante istanza di revisione.
Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi, con condanna alle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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