Ricorso inammissibile se non censura la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. II n. 1248 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre l’assunto difensivo già disatteso dai giudici di merito è inammissibile per genericità. La competenza territoriale in relazione al reato di art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e dunque presso la sede legale della compagnia assicuratrice. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. È irrilevante la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado, quando l’avviso sia stato ricevuto dal difensore di fiducia, unico soggetto legittimato a proporre ricorso ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di truffa ai danni di una compagnia di assicurazioni, commesso simulando un sinistro mai avvenuto al fine di conseguire l’indennizzo. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, ritenendo il quadro probatorio completo.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza degli elementi costitutivi del reato ai sensi dell’art. 49 cod. pen., l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, la mancata notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di appello, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’assunzione di prove ritenute decisive e vizi della motivazione in ordine alla responsabilità, al trattamento sanzionatorio e ai benefici.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ne rileva la genericità a fronte dell’ampia motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente indica la norma di cui all’art. 49 cod. pen. senza alcun costrutto argomentativo.
In ordine alla competenza territoriale, il ricorso omette di confrontarsi con la risposta della Corte di appello. La Corte ribadisce il principio secondo cui, per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., la competenza si radica nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale, ossia presso la sede legale della compagnia assicuratrice, dove operano gli organi dotati di poteri valutativi e decisionali. Richiama in proposito Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018.
Quanto alla mancata notificazione dell’avviso di deposito all’imputato, la Corte osserva che il difensore di fiducia, unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., aveva ricevuto regolare avviso ed aveva proposto l’impugnazione; all’imputato l’avviso non spettava, non potendo egli impugnare autonomamente la sentenza di secondo grado.
Sul giudizio di responsabilità e sulla rinnovazione dell’istruzione, il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’appello, che ha valorizzato la relazione ispettiva della compagnia, confermata al dibattimento da un testimone, e l’accertamento della non verificazione del sinistro. La rinnovazione in appello è istituto eccezionale, ammesso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015); la sua omissione è censurabile solo dimostrando lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018).
Sulle censure residue, il ricorrente non ha interesse a dolersi del trattamento sanzionatorio, determinato nel minimo edittale e ridotto per le circostanze attenuanti generiche. La sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive sono state negate sulla base di un giudizio prognostico di ricaduta nel reato, fondato anche sui precedenti penali. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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