Liberazione anticipata: valutabili anche i fatti non accertati e le assoluzioni parziali (Cass. pen. Sez. I n. 1743 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può valutare, ai fini della concessione del beneficio, anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola condotta del condannato e non l’accertamento giudiziale della sua responsabilità penale. Non è configurabile alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza. Può essere considerata anche una condotta oggetto di sentenza di assoluzione, purché il giudice ne verifichi la pertinenza rispetto all’opera di rieducazione. Resta fermo che oggetto di valutazione è la partecipazione del condannato all’opera rieducativa, non il conseguimento dell’effetto rieducativo o del reinserimento sociale.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza di liberazione anticipata presentata nell’interesse di un condannato per il periodo 7 marzo 2013 – 7 settembre 2016, accogliendola invece per il periodo 5 agosto 2021 – 5 agosto 2023. Il rigetto si fondava sul riconoscimento di una condotta regolare in custodia cautelare dal 2013 al 2014, ma sulle numerose denunce intervenute tra il 2015 e il 2021: un arresto per evasione, segnalazioni per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, oltre a episodi di oltraggio e minaccia.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo, ritenendo che il condannato non avesse mai aderito all’opera di rieducazione e che le sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa non scalfissero il quadro delle ulteriori denunce. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione del principio di valutazione frazionata e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione dell’istituto richiamando la giurisprudenza costituzionale: la finalità principale della liberazione anticipata è consentire un più efficace reinserimento sociale del condannato che abbia offerto prova di partecipazione all’opera di rieducazione, senza che occorra la dimostrazione di quel ravvedimento richiesto per l’accesso alle più incisive misure extramurarie.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui la valutazione di meritevolezza è rimessa al giudice del merito, che deve accertare se nel comportamento dell’interessato siano rinvenibili sintomi di evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi. Ciò che rileva, ai fini del beneficio, è soltanto la partecipazione del condannato detenuto all’opera rieducativa.
Su questo fondamento la Corte esclude che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione e il procedimento di sorveglianza. È consolidato l’orientamento per cui in tale sede possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza attendere la definizione del relativo giudizio. La possibilità non esime però il Tribunale dall’obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione, non potendo la sola pendenza giudiziaria ritenersi preclusiva.
Ne consegue che può essere presa in considerazione anche una condotta che non integri reato, ma risulti indicativa della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione, e persino una condotta oggetto di sentenza di assoluzione. Nel caso concreto la Corte ritiene che tali principi siano stati osservati: il Tribunale si è soffermato sulle condotte tenute dopo la scarcerazione, a fronte di trentaquattro violazioni complessive, valutando le sentenze assolutorie prodotte e rilevandone la natura parziale rispetto al più ampio compendio contestato.
La censura è quindi giudicata parziale e meramente reiterativa di argomentazioni già prospettate davanti al Tribunale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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