Conclusioni scritte non valutate in appello cartolare: onere di specificità del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 1753 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito cartolare disciplinato dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa a mezzo PEC integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che le conclusioni abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame. Solo in tale ipotesi esse costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il ricorso per cassazione che denunci detta nullità deve prospettare in modo adeguato le connotazioni contenutistiche dell’atto depositato: in mancanza, la doglianza è generica e il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 07/05/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 04/03/2022 nei confronti della ricorrente, in relazione al reato di cui all’art. 515 cod. pen., così diversamente qualificata l’originaria imputazione.
La difesa ricorre per cassazione deducendo due censure. Con la prima lamenta la mancata valutazione delle conclusioni scritte tempestivamente depositate nel giudizio di appello, trattato con il rito cartolare, contestando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui esse erano state presentate solo dal Procuratore Generale. Con la seconda deduce la violazione di legge per il mancato esame dell’istanza di liquidazione dei compensi al difensore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, presentata unitamente alle conclusioni. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo ordine di doglianze è privo delle necessarie connotazioni di specificità. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di disciplina emergenziale, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., purché esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame.
Il Collegio aderisce a tale impostazione ermeneutica e la ribadisce. Ne deriva un preciso onere di prospettazione in capo al ricorrente: occorre esporre in modo adeguato le connotazioni contenutistiche dell’atto depositato, elemento indispensabile per denunciare fondatamente una nullità correlata all’omessa o non adeguata valutazione dell’atto medesimo da parte del giudice di appello.
Sul punto il ricorso è invece del tutto generico. La difesa si è limitata a sostenere che la memoria presentava un contenuto “più ampio” dell’appello e che il suo esame “avrebbe potuto comportare” una decisione diversa e più favorevole. Si tratta di allegazioni insufficienti a fondare la censura, non essendo illustrato l’autonomo apporto argomentativo dell’atto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene privo di consistenza. La mancata decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi non inficia la sentenza impugnata, ben potendo il difensore sollecitare nuovamente la liquidazione attraverso altra autonoma istanza.
Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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