Riparazione per ingiusta detenzione: no automatismo con l’assoluzione (Cass. pen. Sez. IV n. 2038 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione non può limitarsi a prendere atto della sentenza assolutoria intervenuta nel processo penale, non sussistendo alcun automatismo tra pronuncia liberatoria e riconoscimento dell’indennizzo. Spetta al giudice del merito ricercare, selezionare e valutare in piena autonomia le circostanze di fatto idonee a integrare o escludere le condizioni preclusive previste dall’art. 314 cod. proc. pen., sotto il profilo del dolo o della colpa grave. A tal fine occorre valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. L’accertamento del nesso causale tra condotte e privazione della libertà deve fondarsi su dati di fatto certi, con esclusione di valutazioni meramente congetturali; la motivazione, se inadeguata sul punto, è censurabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 30 gennaio – 20 febbraio 2024, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di un soggetto ristretto agli arresti domiciliari dal 27 agosto 2018 all’11 gennaio 2019 per il reato di intralcio alla giustizia, in relazione a delitti di falsa testimonianza e tentata estorsione, dai quali era stato assolto con sentenza del 9 febbraio 2021 per insussistenza dei fatti.
Il giudice territoriale aveva valorizzato le dichiarazioni dibattimentali che negavano o ridimensionavano le condotte minacciose in origine denunziate, nonché l’alibi risultante dai tabulati del cellulare. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, lamentando illogicità e insufficienza della motivazione in relazione all’assenza dei presupposti dell’art. 314 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e viene accolto. La Corte muove dalla premessa che la riparazione è esclusa, secondo l’espresso disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., qualora l’istante vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave, con condotte apprezzabili poste in essere anche anteriormente all’insorgere dello stato detentivo.
Richiamando le Sezioni Unite n. 43 del 1995, Sarnataro, il Collegio ribadisce che dolosa è anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata secondo l’id quod plerumque accidit, sia idonea a creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. La colpa, ricavata dall’art. 43 cod. pen., è il comportamento cosciente e volontario cui consegue un effetto idoneo a trarre in errore l’organo giudiziario, e deve essere grave: connotata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza, tale da superare ogni canone di comune buon senso.
È ineludibile l’accertamento del rapporto causale tra le condotte e il provvedimento restrittivo della libertà. Per escludere il diritto occorre che il giudice della riparazione decida su dati di fatto certi, accertati o non negati, con esclusione di dati meramente congetturali. La valutazione si svolge su un piano autonomo rispetto al giudizio penale, pur operando sullo stesso materiale: il giudice della cognizione accerta il reato e la sua riconducibilità all’imputato; quello della riparazione valuta se le condotte si siano poste come fattore condizionante della detenzione.
Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo, valutando il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, sempre che gli indizi non siano stati dichiarati inutilizzabili ovvero esclusi o neutralizzati nel giudizio assolutorio (Sez. IV n. 41396 del 2016, Piccolo).
Nel caso esaminato, la Corte territoriale ha ragionato richiamando quasi parafrasticamente le risultanze del processo di merito. Così operando, ha ipotizzato un sostanziale automatismo tra pronuncia liberatoria e riconoscimento dell’equa riparazione, contrario alla voluntas legis. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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