Estradizione: il pericolo di fuga va motivato in concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 2245 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di estradizione passiva il pericolo di fuga che giustifica l’applicazione di una misura coercitiva va inteso come pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con rischio di inosservanza dell’obbligo internazionale di consegna. La relativa valutazione risponde a esigenze diverse da quelle proprie della cautela per ragioni di giustizia interna e non tollera automatismi, essendo imposta dal giusto processo una verifica individualizzata, in coerenza con l’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il giudice di merito non può limitarsi ad argomentare la sufficienza del presidio non detentivo: deve dare conto, anche in forma concisa, degli elementi concreti e specifici che rivelano la reale propensione e la reale possibilità di allontanamento clandestino. In difetto, la motivazione è solo apparente e l’ordinanza è annullata.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha applicato all’estradando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. pen., in vista dell’esecuzione della sentenza favorevole alla estradizione richiesta dal Governo dello Stato di Albania, per l’esecuzione di una pena detentiva.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., per l’assenza di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale decisiva: ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti in materia di libertà personale adottati nella procedura di consegna è ammesso ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge. Il perimetro del sindacato è quindi circoscritto, ma nel caso concreto la violazione è ravvisata.
Il pericolo di fuga rilevante nella estradizione passiva non coincide con quello previsto per la cautela interna. Esso consiste nel pericolo di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con il conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna. La valutazione da compiere risponde, dunque, a esigenze diverse rispetto a quella richiesta per l’adozione della cautela per ragioni di giustizia interna.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, secondo cui l’esaurimento del procedimento principale con la sentenza favorevole alla estradizione non determina automatiche negative conseguenze sulla libertà personale: occorre valutare il pericolo di fuga in concreto, in coerenza con l’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e la possibilità di assicurare la consegna anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere. La fisica disponibilità della persona dell’estradando non è più un corollario inevitabile della decisione favorevole all’estradizione, come confermato da Sez. VI n. 22804 dell’08/06/2022, Rejeb Amor, e Sez. VI n. 23252 del 04/06/2021, De Francesco.
Il divieto di automatismi, ossia di applicazioni che prescindano da valutazioni individualizzate, discende dall’art. 13, primo comma, Cost., che impone i principi di proporzionalità, adeguatezza e minimo sacrificio necessario, dall’art. 3 Cost., che vieta ingiustificate differenziazioni di trattamento, e dall’art. 101 Cost., che non consente al giudice di assumere il ruolo di mero esecutore della richiesta del Ministro. La sussistenza del pericolo deve ancorarsi a elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino, come affermato da Sez. VI n. 23632 del 17/04/2024, Sulic.
Nel caso di specie la Corte di appello si è limitata ad argomentare la sufficienza del presidio non detentivo e l’insussistenza di preclusioni procedimentali, senza motivare, neppure in termini concisi, la sussistenza del pericolo di fuga che la misura è chiamata a presidiare. Si tratta di una motivazione meramente apparente: gli stessi elementi valorizzati dal giudice di merito — la contenuta entità della pena da espiare e i segni di radicamento sul territorio, quali la titolarità di un domicilio, di un contratto di locazione e di un contratto di lavoro a tempo indeterminato — non implicano il pericolo, ma lo depotenziano. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento senza rinvio dell’ordinanza e dichiarazione della perdita di efficacia della misura cautelare.
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Nota della Redazione
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