Confisca diretta del profitto da truffa previdenziale rimessa alla fase esecutiva (Cass. pen. Sez. II n. 24098 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca dei proventi del reato commesso ai danni di un ente previdenziale, quando sia qualificata come diretta e non per equivalente, può essere disposta dal giudice della cognizione con rinvio alla fase esecutiva, nella quale va accertata la derivazione diretta delle somme dal reato. La questione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente, e della sua conseguente irretroattività, resta assorbita quando la decisione impugnata abbia espressamente qualificato l’ablazione come diretta. Il motivo che censuri la qualificazione della confisca deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione del reato di truffa aggravata ai danni dell’Inps e ha disposto la confisca delle somme in sequestro, accogliendo l’istanza del pubblico ministero. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, entrambi incentrati sulla confisca.
Con il primo motivo si è dedotta la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e la conseguente impossibilità di applicarla retroattivamente. Con il secondo si è contestata la qualificazione della confisca come diretta, assumendo che il profitto, costituito da somme erogate tra il 2009 e il 2014, avrebbe richiesto una motivazione specifica sul nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il profitto illecito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato unitariamente i motivi, riferendosi a comuni profili di violazione di legge e vizio di motivazione. Le premesse della ricorrente sulla differenza tra confisca diretta e confisca per equivalente, e sulle relative conseguenze, sono state giudicate corrette e condivisibili, con riscontro nelle analoghe argomentazioni della memoria del Sostituto Procuratore generale.
Tale condivisione, osserva la Corte, dispensa dall’approfondimento del punto. Il nodo decisivo è altrove: gli stessi concetti posti a fondamento del ricorso sorreggono anche la decisione di confisca. Il giudice di merito ha infatti espressamente motivato sulla possibilità di procedere alla confisca diretta delle somme indebitamente percepite, in quanto frutto della truffa, nella misura in cui esse saranno accertate come sussistenti in sede esecutiva.
La sentenza impugnata rimette dunque alla fase esecutiva l’ablazione dell’importo indicato, reperibile in qualsiasi conto corrente intestato all’imputata, ove se ne possa stabilire la diretta derivazione da un accredito dell’Inps per le specifiche indennità contestate in imputazione. È questa qualificazione come confisca diretta, e non per equivalente, a svuotare di rilievo il primo motivo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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