Continuazione in executivis: necessaria la programmazione dei reati successivi (Cass. pen. Sez. VII n. 2318 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, non può fondarsi sulla sola comunanza dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici violate. Il giudice dell’esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Le censure che sollecitino una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice di merito sono manifestamente infondate.
Il Fatto
La ricorrente è stata riconosciuta colpevole con più sentenze e ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti oggetto delle diverse condanne. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15.07.2024, ha rigettato l’istanza. Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea esclusione della continuazione.
La questione approda così davanti alla Corte di legittimità, investita del controllo sulla corretta applicazione dei criteri elaborati in materia di continuazione in fase esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell’esecuzione, rileva la Sezione, ha correttamente escluso che la sola comunanza dei beni giuridici preservati dalle norme incriminatrici violate fosse sufficiente ad affermare l’unicità del medesimo disegno criminoso.
Il decidente ha valorizzato i diversi periodi di commissione dei reati, non sempre continuativi tra loro, nonché i diversi luoghi in cui gli stessi sono stati commessi. Elementi che, secondo la Corte, ostano al riconoscimento del vincolo continuativo.
La Sezione ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita.
Decisivo è inoltre l’accertamento che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Sul punto la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017.
In conclusione, le censure della ricorrente sono dichiarate manifestamente infondate, perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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