Remissione di querela in Cassazione ed estinzione del reato (Cass. pen. Sez. V n. 2353 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta dopo la condanna e prima della celebrazione dell’udienza di cassazione determina l’estinzione del reato e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità, preso atto del verbale di remissione ritualmente depositato dal difensore munito di procura speciale per l’accettazione, non può pronunciarsi sul merito dei motivi di ricorso. Ai sensi dell’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento restano a carico del querelato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Giudice di pace per il reato di diffamazione ai danni della persona offesa. La condanna, anche agli effetti civili, è stata confermata dal Giudice monocratico del Tribunale. La diffamazione consisteva nell’aver riferito a due giornalisti televisivi, nel corso di un’intervista audio e videoripresa all’insaputa dell’imputato, una frase che attribuiva alla persona offesa il trasporto di sostanze stupefacenti e ne lasciava intendere il coinvolgimento in un omicidio irrisolto.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: violazione dell’art. 595 cod. pen. per difetto di concretezza del pericolo di offesa della reputazione, poiché i giornalisti erano già a conoscenza dei fatti riferiti; mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, con dedotta verità della notizia, continenza e pertinenza dell’espressione, nonché contraddittorietà della motivazione; vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento del danno, perché l’imputato non poteva percepire la registrazione occulta.
La Motivazione della Corte
Nelle more della celebrazione dell’udienza, il difensore dell’imputato ha depositato telematicamente copia del verbale con cui la persona offesa, il 2 agosto 2024, ha rimesso la querela dinanzi ai Carabinieri. Nella memoria difensiva il difensore, procuratore speciale dell’imputato per accettare la remissione, ha invocato l’estinzione del reato per remissione della querela e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte ha preso atto della sopravvenuta remissione di querela e ha ritenuto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto. Il sopravvenire della causa estintiva ha assorbito ogni valutazione in ordine ai motivi di ricorso, che non sono stati esaminati nel merito: la pronuncia si fonda esclusivamente sull’effetto estintivo prodotto dalla remissione ritualmente accettata.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha richiamato l’art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., secondo cui le spese del procedimento sono poste a carico del querelato. L’imputato è stato pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, con formula che non lascia spazio a diversa ripartizione.
Il dispositivo, adottato all’esito della camera di consiglio, ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, con la consequenziale condanna dell’imputato alle spese. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la remissione di querela, intervenuta in ogni stato e grado del processo e ritualmente accettata, prevale sull’esame dei motivi e determina la caducazione della pronuncia di condanna.
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Nota della Redazione
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