Incompatibilità del giudice e revoca della confisca: no alla nullità (Cass. pen. Sez. VI n. 2366 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione e non vizio comportante la nullità del giudizio: la nullità assoluta prevista dall’art. 178, lett. a), cod. proc. pen. riguarda il difetto di capacità del giudice inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio in sé delle funzioni giurisdizionali. Nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione, il giudice di legittimità non è chiamato a rivalutare la correttezza delle valutazioni di merito sul carattere di prova nuova del materiale prodotto, se le stesse risultano comunque valutate con un giudizio argomentato di inidoneità a incidere sulla decisione di confisca. Nella medesima materia non è deducibile il vizio di motivazione, non ammesso, e il ricorso che non confuti effettivamente gli argomenti della corte territoriale è inammissibile, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca di prevenzione che aveva colpito un immobile, disposta con decreto del Tribunale, confermata in appello e divenuta definitiva. La richiesta di revoca, fondata su documentazione rinvenuta successivamente e asseritamente nuova, veniva respinta dal Tribunale e, in secondo grado, dalla Corte di appello, che ne escludeva il carattere di produzione incolpevolmente omessa e, comunque, l’idoneità a mutare l’esito del giudizio.
Avverso il decreto territoriale il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei presupposti della revoca, la non conformità della nozione di prova nuova a quella elaborata per la revisione e un presunto obbligo riparatore di rango costituzionale. Con memoria formulava poi un motivo aggiunto, lamentando la nullità del giudizio per incompatibilità del collegio di appello, composto dagli stessi magistrati che avevano deciso il precedente grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il motivo aggiunto, dichiarandolo manifestamente infondato. Il principio è netto: l’incompatibilità del giudice va fatta valere con lo strumento della ricusazione e non si traduce in un vizio di nullità del giudizio. A conferma, la Corte richiama la disciplina dell’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., che configura la nullità assoluta solo in presenza del difetto di capacità del giudice, intesa come mancanza dei requisiti necessari all’esercizio in sé della funzione giurisdizionale.
Sul primo motivo, la Corte opera una precisazione di metodo. Il giudice di legittimità non deve stabilire se la corte territoriale abbia correttamente qualificato come prova nuova il materiale prodotto dal ricorrente. Anche a prescindere da tale valutazione, le prove sono state in concreto esaminate con un giudizio ampiamente argomentato di inidoneità a incidere sulla decisione di confisca. È questo passaggio a sostenere l’inammissibilità: la doglianza non aggredisce il cuore del ragionamento, ma una premessa che non ne condiziona l’esito.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva un profilo di inammissibilità di ordine processuale. Il ricorrente non prospetta una violazione di legge, ma contesta il vizio di motivazione, che non è deducibile nella materia della confisca di prevenzione. Nel merito, comunque, la motivazione è completa e congrua e gli argomenti del ricorso sono generici: la corte territoriale aveva osservato che il finanziamento del padre era già stato invocato con riferimento a beni diversi, che il contratto preliminare non trovava corrispondenza nel definitivo e che il genitore era privo di disponibilità economiche tali da giustificare il finanziamento. A fronte di tali rilievi, il ricorso si limita a richiamare l’assenza di precedenti penali del genitore, senza una effettiva confutazione.
Valutate le ragioni di inammissibilità, la Corte applica la sanzione pecuniaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.