Continuazione in executivis preclusa se esclusa dal giudice della cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 2410 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato solo se la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. La preclusione posta dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. opera quando il giudice della cognizione abbia rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo con statuizione specifica e congruamente motivata. Una volta accertato che tale esclusione è intervenuta, il giudice dell’esecuzione non può riesaminare la questione, né rivalutare gli elementi addotti dall’istante. Il ricorso per cassazione che contesti la motivazione del giudice dell’esecuzione su tale presupposto è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali risultava condannato con due sentenze divenute irrevocabili, emesse dalla Corte di appello di Lecce rispettivamente nel 2004 e nel 2020.
Con ordinanza del 24 giugno 2024 il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, rilevando che la continuazione invocata era già stata esclusa dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza di cognizione del 29 gennaio 2020. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc. pen., oltre a vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., che consente al condannato o al pubblico ministero di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione». La norma configura dunque una condizione di ammissibilità della domanda esecutiva, che viene meno quando il giudice della cognizione si sia già pronunciato in senso negativo.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata riporta un ampio brano della sentenza della Corte di appello di Lecce del 29 gennaio 2020, la cui corrispondenza al contenuto della sentenza è pacifica. Da quel brano emerge che il giudice della cognizione rigettò l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, riferita ai reati ivi giudicati e a quelli giudicati con l’altra sentenza della stessa Corte, affermando che l’unico elemento comune era la medesima tipologia di reato e che difettava ogni altro elemento per ritenere i fatti avvinti dal medesimo disegno criminoso. A tale statuizione seguiva una congrua serie di ulteriori considerazioni specifiche.
La Corte sottolinea come la difesa avesse tentato di ridimensionare la portata di quel rigetto, sostenendo che il giudice della cognizione avesse solo rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della difesa. L’argomento non regge: la ricostruzione operata dal giudice dell’esecuzione dimostra che l’esclusione fu effettiva e motivata, non una mera declaratoria di carenza probatoria.
Da qui la conseguenza processuale. Il giudice dell’esecuzione non poteva esaminare nuovamente la questione, per l’assorbente ragione che la norma preclude la rinnovazione di ogni valutazione in proposito. Diventa superfluo, pertanto, l’esame di ogni ulteriore censura formulata nel ricorso, compresa quella relativa alla dedotta novità degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della seconda istanza. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione secondo il principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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