Coabitazione assistenziale non consente il subentro nell’alloggio popolare (TAR Lombardia n. 3481 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La coabitazione autorizzata dall’ente gestore ai sensi dell’art. 19 del Regolamento regionale n. 4 del 2017 per assistere l’assegnatario o un suo congiunto ha carattere temporaneo e precario ed è strettamente funzionale alla necessità di assistenza delle persone vulnerabili. Essa non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e, pertanto, non produce effetti ai fini del subentro nell’assegnazione dell’alloggio popolare. Il subentro presuppone l’ampliamento del nucleo familiare ai sensi dell’art. 18 del medesimo Regolamento, con autorizzazione anteriore di almeno dodici mesi rispetto al decesso dell’assegnatario. Il venir meno della necessità di assistenza determina l’automatica cessazione della coabitazione e legittima l’ordine di rilascio dell’immobile occupato senza titolo.
Il Fatto
La ricorrente, figlia di un assegnatario di alloggio popolare, dopo il trasferimento in altra unità abitativa una volta divenuta maggiorenne, ha chiesto ed ottenuto dall’ente gestore, nel marzo 2019, l’autorizzazione alla coabitazione con i genitori anziani e invalidi. Il provvedimento autorizzativo precisava che la coabitazione non avrebbe comportato inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario, né subentro nell’intestazione, e che al venir meno dell’assistenza si sarebbe determinata l’automatica cessazione della coabitazione. Deceduti i genitori, la ricorrente ha comunicato all’ente la volontà di subentrare nel contratto di locazione. L’ente, preso atto del venir meno dei presupposti, ha dapprima richiesto la disdetta e poi, accertata la persistente occupazione, ha avviato la procedura di rilascio, intimando all’occupante senza titolo di liberare l’unità abitativa entro dieci giorni. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile, per tardivo deposito, la memoria conclusiva della difesa dell’ente resistente, essendo intervenuta oltre i termini perentori dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha richiamato l’art. 19, comma 1, del Regolamento regionale n. 4 del 2017, che ammette la coabitazione di persone legate da vincoli di parentela per assistere l’assegnatario o un componente con disabilità o grave patologia. Il successivo comma 4 stabilisce che la coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare assegnatario e non produce effetti ai fini del subentro o del cambio dell’alloggio; il comma 5 prevede che il venir meno della necessità di assistenza comporta la cessazione della coabitazione.
Il provvedimento di autorizzazione del marzo 2019, mai impugnato, aveva espressamente ribadito tali limiti. Il Collegio ne ha tratto che la ricorrente non possiede alcun titolo per subentrare nell’assegnazione, poiché la coabitazione ha carattere temporaneo e precario ed è strettamente funzionale alla necessità di assistenza di persone vulnerabili.
Non è applicabile l’istituto del subentro disciplinato dall’art. 21 del Regolamento regionale n. 4 del 2017, che riguarda i componenti della famiglia entrati a far parte del nucleo assegnatario tramite ampliamento ai sensi dell’art. 18, con autorizzazione anteriore di almeno dodici mesi rispetto al decesso dell’assegnatario. Il Collegio ha inoltre rilevato, sul piano fattuale, che il periodo di convivenza con il genitore superstite è durato meno di dodici mesi.
Le censure di eccesso di potere, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione sono state pertanto respinte, con conseguente rigetto del ricorso e integrale compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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