Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 3463 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro è riconducibile all’istituto dell’esecuzione forzata e soggiace al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il decorso di tale termine, da osservarsi a pena di inammissibilità, presuppone la prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. Quando la relata di notifica indichi genericamente il difensore “quale difensore dei ricorrenti” senza specificare i soggetti nell’interesse dei quali l’atto è stato notificato, e i ricorrenti in ottemperanza non coincidano con la totalità dei destinatari della sentenza, l’inammissibilità colpisce le posizioni per le quali non è dimostrata l’effettiva trasmissione del titolo.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere a numerosi docenti il beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per più anni scolastici. I ricorrenti agivano davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza, deducendo che la sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza alcun adempimento.
Chiedevano pertanto l’ordine di pagamento degli importi maturati e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile, senza contestare l’an e il quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha distinto la posizione di una ricorrente, ammissibile, da quella di tutti gli altri, inammissibile. La relata di notifica del titolo esecutivo indicava il difensore “quale difensore dei ricorrenti” senza ulteriore specificazione, sicché non era dato sapere per quali soggetti, oltre a quello nominativamente indicato, la notificazione fosse stata eseguita.
Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti in ottemperanza non coincidono con la totalità dei soggetti destinatari della sentenza. Il riferimento all’epigrafe del titolo non consente quindi di individuare le parti sostanziali nell’interesse delle quali la notifica è stata effettuata. I documenti depositati, relativi a invii PEC da parte di alcuni interessati, non recavano alcun allegato idoneo a dimostrare quale atto fosse stato trasmesso.
Ne deriva che, per i ricorrenti diversi da quello indicato, non è stata provata l’effettiva trasmissione della sentenza all’amministrazione, con conseguente impossibilità di accertare il decorso del termine di 120 giorni. Il Collegio ha ribadito che si tratta di termine da osservare a pena di inammissibilità, poiché prima del suo spirare il creditore non può procedere a esecuzione forzata, e che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme.
Per la posizione ammissibile, il ricorso è stato accolto. Il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte palesavano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non aveva fornito indicazioni sulla procedura.
Il credito non essendo contestato nell’an e nel quantum, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza e assegnato al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per i pagamenti. Per il caso di inutile decorso ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, provvederà al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione. La fondatezza solo parziale ha condotto alla compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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