Non ammissione alla classe successiva e insindacabilità delle valutazioni scolastiche (TAR Lombardia n. 2786 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva ha finalità educative e formative e consiste nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze e delle abilità proprie della classe frequentata. Esso si fonda esclusivamente sulla valutazione della situazione del singolo studente, con la conseguenza che non è configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto a compagni di classe o ad alunni di anni scolastici precedenti. Le valutazioni del consiglio di classe costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per illogicità manifesta, errore sui presupposti o difetto di istruttoria. Il tempo dedicato all’esame dei singoli alunni non è sindacabile in assenza di una predeterminazione normativa e i calcoli meramente presuntivi sono scarsamente significativi.
Il Fatto
I genitori di un alunno, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato gli atti di non ammissione alla classe successiva adottati al termine dell’anno scolastico 2020/2021 presso un istituto superiore. Il ricorso investe i risultati di fine anno, il verbale dello scrutinio finale, il giudizio di non ammissione, la pagella e i registri dei docenti, con contestuale domanda risarcitoria.
I ricorrenti articolano sei motivi: violazione delle circolari ministeriali sulla valutazione nel periodo pandemico e disparità di trattamento; erroneità dell’istruttoria e tempi troppo contenuti dello scrutinio; contestazione dei voti attribuiti nelle singole materie; tardività dell’adozione dei criteri di valutazione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 977 del 2021 e la causa è giunta alla decisione all’udienza del 6 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando integralmente le ragioni già esposte in sede cautelare. Quanto al primo motivo, i ricorrenti lamentano la mancata considerazione delle difficoltà legate alla didattica a distanza. Il Tribunale osserva che lo studente non ha raggiunto la sufficienza in sei discipline, tre delle quali fondamentali, e che il consiglio di classe ha bilanciato anche motivazione, partecipazione, impegno, autonomia e padronanza delle competenze.
Il punto di diritto centrale è che la non ammissione deliberata dal consiglio di classe ha finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze proprie della classe frequentata, che consiglia la ripetizione dell’anno. Sul piano sostanziale, la censura di disparità di trattamento è dichiarata infondata e generica: essa è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, che non possono ravvisarsi nemmeno tra compagni di classe, data la peculiarità di ogni anno scolastico e di ogni studente.
Quanto ai tempi dello scrutinio, il Collegio rileva che manca una predeterminazione normativa dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni e che i calcoli basati sulla mera suddivisione della durata della seduta per il numero degli esaminati sono scarsamente significativi, salvo casi di anomalia non dedotti né emergenti dalla documentazione. I tre motivi sui voti delle singole materie sono respinti perché attengono a valutazioni ampiamente discrezionali, rispetto alle quali non è stata dimostrata alcuna illogicità manifesta o erroneità.
Sul sesto motivo, concernente la tardività dei criteri di valutazione adottati in data 19.5.2021, il Tribunale osserva che il collegio dei docenti si è limitato a confermare i criteri già utilizzati negli anni precedenti, senza introdurre elementi di novità che avrebbero richiesto una preventiva ponderazione. I criteri, inoltre, hanno carattere generico e rimettono ogni valutazione ai consigli di classe, organi competenti a esprimere il giudizio sull’idoneità all’ammissione. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e dell’assenza di attività difensiva erariale nella fase di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.