Tariffe sociali comunali, piena conoscenza e irricevibilità dell’impugnazione tardiva (TAR Lombardia n. 2761 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali a domanda individuale, la comunicazione con cui l’amministrazione rende noti i criteri tariffari approvati per l’anno di riferimento e il loro potenziale effetto lesivo integra piena conoscenza dell’atto, con decorrenza del termine decadenziale di impugnazione. Non è necessaria la conoscenza di tutti gli elementi del provvedimento, essendo sufficiente l’individuazione dell’autorità emanante, della data, del contenuto dispositivo e dell’effetto lesivo. La successiva determinazione dirigenziale che applichi quei criteri ha natura meramente attuativa: dall’irricevibilità del gravame avverso gli atti presupposti deriva l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione dell’atto applicativo. Nel processo amministrativo l’azione di accertamento è ammissibile solo in via residuale, quando manchino strumenti giurisdizionali tipizzati a protezione dell’interesse.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di un utente maggiorenne con disabilità frequentante un centro socio-educativo nel territorio comunale, impugnavano gli atti con cui il Comune aveva determinato i criteri di compartecipazione ai costi del servizio per l’anno 2024. Con nota del 20 maggio 2024, il dirigente competente quantificava in € 4.158,02 l’importo a carico dell’utente per la frequenza al centro, applicando i criteri approvati con le delibere di Giunta dell’anno precedente.
I ricorrenti contestavano la legittimità delle delibere tariffarie, del regolamento per la definizione della compartecipazione e della determinazione attuativa, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013, oltre a eccesso di potere e difetto di istruttoria. Chiedevano l’annullamento degli atti e, in via ulteriore, l’accertamento della non debenza di alcuna somma e della soggezione della prestazione accessoria di trasporto alla compartecipazione nei limiti del valore dell’attestazione ISEE. Il Comune eccepiva in via preliminare l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il provvedimento del 20 maggio 2024, assunto dai ricorrenti come atto principale dal quale far decorrere i termini, si limita a determinare la somma posta a carico dell’utente in applicazione dei criteri stabiliti dalle delibere di Giunta dell’anno precedente.
La nota del 27 dicembre 2023, inviata dal dirigente del settore, comunicava l’intervenuta approvazione della manovra tariffaria per il 2024, evidenziava le variazioni rispetto all’anno precedente, richiamava la ripartizione dei costi sulla base della situazione economica, invitava a presentare l’ISEE e precisava che per i servizi fruiti da persone disabili maggiorenni il calcolo del contributo comunale sarebbe avvenuto sulla base dell’ISEE ristretto. Alla nota era allegato uno stralcio del documento “Tariffe anno 2024”, contenente i criteri di determinazione del contributo per le strutture di accoglienza, tra cui i centri socio-educativi.
Da tale comunicazione i ricorrenti sono venuti a conoscenza non solo degli estremi delle delibere, ma anche del testo dell’allegato con i criteri di calcolo. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la piena conoscenza ricorre quando la parte individua l’atto e il suo contenuto essenziale — autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo — senza che occorra la conoscenza di ogni elemento (Consiglio di Stato sez. IV, 24/04/2025, n. 3531). I ricorrenti hanno ammesso di aver ricevuto la nota di dicembre, presentando il nuovo ISEE nel febbraio 2024: già allora erano consapevoli delle disposizioni che comportavano il maggior onere.
Il gravame avverso le delibere e i relativi allegati è pertanto irricevibile. Dall’irricevibilità dell’impugnazione degli atti presupposti discende l’inammissibilità per difetto di interesse di quella rivolta contro l’atto applicativo del 20 maggio 2024, di contenuto meramente attuativo.
Quanto alla domanda di accertamento, il Collegio ricorda che nel processo amministrativo essa è ammissibile nei limiti segnati dal principio di effettività della tutela, risultando utilizzabile solo dove manchino strumenti tipizzati a protezione dell’interesse (Consiglio di Stato sez. IV, 26/11/2024, n. 9488; Adunanza Plenaria n. 15 del 29 luglio 2011). Nel caso di specie lo strumento tipizzato era l’azione di annullamento, esperibile nei termini: la domanda di accertamento è quindi inammissibile. Il ricorso è dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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