Disapplicata la circolare sui flussi che impone la patente CE per l’autotrasporto (TAR Lombardia n. 2738 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le circolari amministrative, quali atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione e, per gli organi destinatari, lo sono solo se legittime. Esse possono essere disapplicate, anche d’ufficio, dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che le applica, ove siano contra legem. La circolare che, nel disciplinare i flussi migratori in entrata, subordini l’ingresso nel settore dell’autotrasporto al possesso della sola patente categoria CE, limitando l’ambito applicativo del decreto flussi in assenza di un presupposto legittimante nel testo normativo, è illegittima e va disapplicata, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta fondato su di essa.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di camionista e ottenuto il rilascio del nulla osta al lavoro. Con provvedimento del 2021 l’Amministrazione ha revocato il nulla osta, rilevando che il lavoratore non era in possesso della patente di categoria CE, ma soltanto delle categorie A, B e C.
Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Lombardia. Nel corso del giudizio ha conseguito, nel Paese d’origine, la patente di categoria CE, rientrando poi in Italia. Con ordinanza n. 423/25 il Tribunale ha fissato l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso rilevando che il D.P.C.M. 29.12.2022, richiamato a fondamento del provvedimento impugnato, non pone alcuna limitazione, per il settore dell’autotrasporto, connessa alla tipologia di patente in possesso del lavoratore straniero.
L’Amministrazione ha fondato la revoca sul contenuto della Circolare del Ministero dell’Interno n. 648/2023, secondo cui l’ingresso nel settore dell’autotrasporto per conto terzi sarebbe ammesso solo per lavoratori muniti di patenti professionali equivalenti alla categoria CE. Il Collegio osserva, in primo luogo, che tale circolare non è stata menzionata nel provvedimento impugnato.
Nel merito, la circolare è illegittima perché contrastante con la disciplina sovraordinata del decreto flussi. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui le circolari amministrative, atti di indirizzo interpretativo, non sono vincolanti per i soggetti estranei all’amministrazione e, per gli organi destinatari, lo sono solo se legittime, potendo essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice dell’atto applicativo, ove contra legem, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4859 del 2012.
Richiamando TAR Toscana, Sez. II, n. 517 del 2024, resa in fattispecie analoga, il Collegio rileva che la circolare, nell’intento dichiarato di precisare il contenuto del decreto flussi, ne limita in realtà l’ambito applicativo, escludendo arbitrariamente i lavoratori muniti di patente B in assenza di alcun presupposto legittimante nel testo normativo. Se è ragionevole la richiesta di una patente convertibile in Italia, è priva di attinenza al D.P.C.M. la limitazione alla sola patente CE.
La circolare va dunque disapplicata e il ricorso accolto, con annullamento del provvedimento di revoca. Le spese sono compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda, salvo il rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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