Tossicodipendenza e imputabilità: la droga non scusa il reato (Corte cost. n. 21/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 95 del codice penale, la norma che riguarda i reati commessi in stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti. Restano quindi valide le regole attuali: la dipendenza da droga, da sola, non basta per escludere o ridurre la responsabilità penale.
La norma. Di regola chi commette un reato dopo aver bevuto o assunto droghe risponde comunque del fatto: lo prevedono gli articoli 92, 93 e 94 del codice penale. L’articolo 95 apre una sola eccezione. Se il fatto è commesso in stato di cronica intossicazione da alcol o da stupefacenti, si applicano gli articoli 88 e 89, cioè le stesse regole previste per il vizio di mente: il giudice verifica caso per caso la capacità di intendere e di volere e può escluderla del tutto o ritenerla soltanto ridotta.
Il caso. La questione nasce da un processo davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. L’imputato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di appropriazione indebita. Dagli atti risultava un uso quotidiano di cocaina, in dosi crescenti, iniziato a diciotto anni, con episodi di aggressività legati sia all’assunzione sia all’astinenza e con episodi di allucinazioni. Nel processo erano state svolte due perizie, arrivate a conclusioni opposte.
Il dubbio del giudice. Secondo l’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, la cronica intossicazione richiede una vera e propria malattia, con effetti permanenti o irreversibili, e non il semplice uso abituale della sostanza. Il giudice di Bergamo riteneva questa lettura superata: è costruita sul modello dell’alcolismo cronico e mal si adatta alle droghe, che raramente producono alterazioni irreversibili. Segnalava inoltre una disparità di trattamento, perché ai gravi disturbi della personalità la giurisprudenza riconosce da tempo il valore di infermità. Le questioni erano riferite agli articoli 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.
La decisione. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità e ha esaminato il merito, ma non ha accolto le censure. Il principio di colpevolezza, spiega, ha un contenuto minimo che il legislatore non può superare, mentre le scelte più precise restano affidate alla sua discrezionalità. Qui quel contenuto minimo è rispettato: anche quando la dipendenza incide sulla capacità di intendere o di volere, resta possibile muovere un rimprovero alla persona per non avere intrapreso, in un momento ragionevolmente vicino al fatto, un serio percorso di disintossicazione.
Nessuna disparità irragionevole. Sul confronto con chi soffre di disturbi della personalità, la Corte osserva che l’ordinamento dedica al tossicodipendente autore di reato un insieme di disposizioni speciali, contenute nel testo unico sugli stupefacenti. Riguardano le misure cautelari, l’esecuzione della pena, i programmi terapeutici e la sospensione della pena. Sono strumenti che tengono già conto della sua fragilità.
Un rilievo della Corte. La Corte aggiunge una precisazione importante. Il requisito degli effetti irreversibili non compare nei lavori preparatori del codice del 1930, che parlavano di alterazioni più o meno stabili, e appare oggi in contrasto con le conoscenze psichiatriche attuali. Una revisione di quell’interpretazione, scrive la Corte, appare senz’altro opportuna. Ma questo non basta a rendere incostituzionale la norma, e la revisione spetta a chi quella norma la applica e a chi può riscriverla.
Cosa cambia in pratica. Nell’immediato non cambia nulla. Chi commette un reato sotto l’effetto di alcol o droghe continua a risponderne, anche se la sostanza ne ha alterato il comportamento. L’articolo 95 può essere invocato solo se l’uso prolungato ha prodotto una condizione di malattia stabile: in quel caso, e solo in quel caso, il giudice valuta in concreto la capacità di intendere e di volere. Chi ha una dipendenza può comunque far valere la propria condizione per ottenere programmi terapeutici e misure alternative al carcere.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/21