Tenuità del fatto e appello dell’imputato: rinvio (Corte cost. ord. n. 95/2026)
Con l’ordinanza n. 95 del 2026 la Corte costituzionale ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo. Non ha quindi deciso la questione di fondo, che riguarda la possibilità per l’imputato di appellare la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: il tema resta aperto e sarà esaminato in un’udienza successiva.
Il caso. La vicenda nasce da un processo penale militare. In giudizio abbreviato era stata pronunciata una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, secondo l’articolo 131-bis del codice penale. Quella sentenza è stata appellata e la Corte militare d’appello, seconda sezione, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La norma in discussione. Si tratta dell’articolo 443, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Secondo il giudice che ha sollevato la questione, questo proscioglimento presuppone l’accertamento della piena responsabilità dell’imputato e comporta conseguenze pregiudizievoli rilevanti; il divieto di appello sarebbe perciò irrazionale e in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto chiedendo di dichiarare la questione inammissibile e comunque non fondata.
Perché il rinvio. Dopo l’ordinanza di rimessione sono arrivate alla Corte altre questioni vicine. L’8 aprile 2026 la Corte d’appello di Milano, sezione quarta penale, ha sollevato una questione sull’articolo 593 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della Costituzione; quel giudizio è tuttora pendente. Ancora dopo, secondo quanto reso noto dall’informazione provvisoria all’esito dell’udienza del 23 aprile 2026, le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sollevato una questione in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, relativa alle sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto che condannano alle restituzioni e al risarcimento del danno. La Corte ha rilevato che queste questioni presentano profili connessi e in parte sovrapponibili a quelli prospettati dalla Corte militare d’appello. Da qui la scelta di rinviare il giudizio a nuovo ruolo, per trattare i diversi casi insieme.
Cosa cambia adesso. Al momento nulla. La Corte non ha dichiarato illegittima la norma sull’appello, ma non l’ha nemmeno salvata: si è limitata a spostare l’esame a una data successiva. Il processo militare da cui è partita la questione resta in attesa della decisione. Chi si trova in un procedimento in cui si discute lo stesso problema deve aspettare: la Corte deciderà in un unico contesto se, e in quali limiti, l’imputato prosciolto per particolare tenuità del fatto possa impugnare la sentenza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/95